Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19134 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19134 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 19/07/2018

SENTENZA

SUI ricorso 7456-2015 proposto da:
SGRO’ FORTUNATO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CALTABIANO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2017

contro

2070

COMUNE

CATANIA

in

persona

del

Sindaco

rappresentante legale p.t.. Avv. VINCENZO BIANCO,
considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la ,
GH/m7„,

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati ROSARIO RUSSO, ANNA MARIA
RITA LIUZZO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

1229/2014

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale VITIELLO MAURO che ha concluso /
per il rigetto del ricorso;

2

/’

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/09/2014;

FATTI DI CAUSA
i.

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2007, Fortunato Sgrò

evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il relativo Comune per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dal sinistro verificatosi
il 19 febbraio 2003, in occasione del quale aveva perso la vita la moglie,
Isabella Lo Presti, precisando che l’autoveicolo condotto da Domenico

avveduto della presenza della donna che, in quel momento, attraversava la
via sulle strisce pedonali; tale evento si sarebbe verificato anche per la
presenza di un gruppo di cassonetti per i rifiuti posti sulle strisce pedonali
utiHzzate dalla danneggiata. Aggiungeva che la responsabilità dell’accaduto
era stata

accertata in sede penale solo nei confronti del conducente

dell’autoveicolo, ma che era emersa dalle risultanze processuali anche una
corresoonsabilità del Comune di Catania, quale custode dei cassonetti che
erano stati posizionati in maniera irregolare. Tale collocazione errata, da un
iato, aveva ostruito la visuale del conducente dell’autovettura e, dall’altra,
aveva costretto la danneggiata ad aggirarli, così scendendo dal marciapiede
ed esponendosi alla manovra dell’autovettura. Si costituiva il Comune di
Catania rivevando l’infondatezza della domanda ed il Tribunale, con sentenza
n. 2818 del 2009, rigettava la domanda senza svolgere attività istruttoria.
2. Con atto di citazione notificato il 21 settembre 2009 Fortunato Sgrò
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale che, anche sulla scorta
delle dichiarazioni rese dal conducente dell’autovettura investitrice, aveva
ritenuto carente il nesso di causalità tra il sinistro e la condotta che, invece,

secondo vapoellante sarebbe stata illegittimamente posta in essere dal
Comune

a causa del posizionamento scorretto dei cassonetti

dell’immondizia. L’allocazione di questi ultimi avrebbe costretto la vittima,
per aggirarli, a spostarsi sulla carreggiata ed essere esposta alla manovra
imprudente dell’auto investitrice. Inoltre, secondo l’appellante, non era
condivisibile l’affermazione secondo cui l’evento si sarebbe verificato per
fatto cel terzo, cioè per l’avvenuto spostamento dei cassonetti ad opera di /
3

Scuderi, nell’eseguire una manovra di parcheggio in retromarcia, non si era

ignoti, in assenza della prova della dinamica di tale condotta riferibile al
terzo. Infatti,

il Comune -nelle proprie difese- aveva riconosciuto che i

cassonetti venivano spostati ogni giorno per creare spazio per il parcheggio.

Si costituiva il Comune di Catania contestando la fondatezza
dell’impugnazione e rilevando che in sede penale il conducente
deli’autovettura aveva, comunque, patteggiato la pena e che l’incidenza

casc, il

sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente

deli’autovettura che aveva operato una manovra di retromarcia
contromano.
3.

Con sentenza del 16 settembre 2014 la Corte d’Appello di Catania

rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle
spese di lite.

4.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Fortunato

Sgrò affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio il Comune di Catania con
controricorso. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1,

La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento

di guanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte
Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore
nornofilattico,
2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli

2043 e 2051 c.c, nonché dell’articolo 1227 c.c. e dell’articolo 61 c.p.c, per
mancata nomina del consulente ed errata applicazione dei principi sull’onere
della prova, oltre all’omessa valutazione delle stesse, ai sensi dell’articolo
115 c.p.c, il tutto con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Contrariamente

a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l’attore aveva documentato il
coinvolgimento del Comune nella verificazione del sinistro, in quanto dalla
relazione della polizia municipale e dalle dichiarazioni rese dal conducente
dell’autovettura risultava che i cassonetti erano posti sulle strisce pedonali.
Pertanto, dimostrata l’esistenza del nesso causale tra la collocazione dei.
4

dell’errato posizionamento dei cassonetti era rimasta priva di prova. In ogni

cassonetti e l’evento, gravava sul Comune di Catania l’onere della prova
iioeratoria,
3.

Sotto altro profilo, l’amministrazione comunale, ai sensi dell’articolo

25 del codice della strada, aveva l’obbligo di collocare i cassonetti in modo
da non arrecare pericolo alla circolazione e, comunque, ad una distanza
adeguata dalle strisce pedonali. La Corte territoriale avrebbe dovuto fare

applicazione dell’articolo 2051 c.c. attesa l’omessa vigilanza

dell’amministrazione comunale sulla collocazione dei cassonetti dei rifiuti,
consentendone l’illegittimo e pericoloso posizionamento, pervenendo ad una
condanna della parte convenuta.
4.

Infine, la Corte territoriale non si è posta il dubbio sulla efficacia

causale della presenza irregolare dei cassonetti, sia riguardo al percorso
pedonale dell’infortunata, sia riguardo al raggio visivo del conducente
dell’autovettura investitrice, magari disponendo consulenza tecnica.

. Con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria

motivazione e omesso esame di un fatto decisivo della

controversia„ ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. In particolare, la Corte
non avrebbe

preso in esame le dichiarazioni rese dal conducente

dell’autovettura investitrice, riguardo alla circostanza che la posizione dei
cassonetti avrebbe “contribuito a rendere ancora più precaria la visibilità, in
quanto posizionati in un luogo dove non dovrebbero stare”.
6.

I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché hanno ad

oddetto le medesime censure, come evidenziato dallo stesso ricorrente, a

pagina 10 dei ricorso, con riferimento al secondo motivo.
7

I motivi sono inammissibili. Con riferimento al primo motivo, sotto

l’apparente

formulazione di una violazione delle norme in tema di

responsabilità del custode e mancata valutazione degli elementi di prova, in
realtà il ricorrente, come espressamente riconosciuto con il secondo motivo,
intende censurare

la congruità, contraddittorietà e sufficienza della

motivazione, orospettando una ricostruzione alternativa e più appagante dei
medesimi elementi

istruttori, richiedendo al giudice di legittimità una
5

corretr.a

diversa valutazne delle prove espletate, suggerendo anche l’espletamento di
una consulenza tecnica di ufficio. Pertanto, le censure sono inammissibili
perché sosanzialmente fondate sul precedente testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e
non più consentite sulla base della disposizione vigente. Per il resto si tratta di
profili, cmestl ultimi, che non possono essere oggetto di valutazione in sede di
legittimità poiché di esclusiva competenza del giudice di merito, consistendo in

8.1 motivi sono, altresì, inammissibili perché la decisione della Corte si
fonda su una doppia e autonoma ratio decidendi, mentre il ricorrente censura
sco iira esse. In particolare, la Corte territoriale fonda la decisione sia sulla
efficacia causale esclusiva della condotta di guida del conducente
deauovettura, sia sulla circostanza che il sinistro si sarebbe verificato al
centro della carreggiata. Sotto il primo profilo, il giudice di appello rileva che il
conducente del veicolo “ha posto in essere una manovra di retromarcia in una
strada a., erza unico, senza ispezionare lo spazio retrostante, andando ad
investire la Lo Presti”, così individuando nella condotta di guida dello stesso la
causa esclusiva dell’incidente. Sotto altro aspetto, con autonoma

ratio

decidenc», la Corte territoriale afferma che il sinistro si è verificato al centro
della car -en2cata rendendo conseguentemente irrilevante la localizzazione dei
cassoneti (la Lo Presti “già si trovava al centro della carreggiata sulle strisce
pedonali e, quindi, aveva superato ampiamente i cassonetti dell’immondizia dal
cLr errato posiz.lonamento la difesa dell’appellante pretende di far scaturire la
responsalità a sensi dell’articolo 2051 c.c. del Comune”). Come rilevato, il
ricorrente.: censura solo la prima ratio decidendi deducendo che, contrariamente
quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, aveva fornito la prova del nesso
causale, rappresentata dalla posizione irregolare dei cassonetti, introducendo il
tema della ridetta visibilità della strada, sia per il conducente, che per la
vittima del sinistro. Ma sotto tale profilo il ricorrente non deduce in quale fase
de gudizio ha prospettato la questione fattuale della limitata visibilità della
strada a .7:ausa della posizione dei cassonetti.
9,Nle -..7.2n3egue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese
6

una richiesta di rivalutazione complessiva dell’intero compendio probatorio.

del

presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in

dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. r-L 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto calla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando
liimpuci nazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile. o :mprocedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un

!a stessa impudnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo or-E:cedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese

– i’r,ii3vore del controricorrente, liquidandole in C 2.300,00 per compensi,

oltre alie spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 2.00,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi deli’art. 13, cornma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenzade presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
de!l’utteriore rn.porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 26 ottobre 2017

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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