Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19134 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17553-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7107/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 per l’IRPEF con il quale, a seguito di accertamento con metodo sintetico, emergevano redditi non dichiarati, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato;

considerato che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che “il contribuente ha prodotto la documentazione probatoria, superando così la presunzione relativa, assolvendo all’onere a lui imposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per quel che specificamente riguardava la provenienza della provvista di denaro, sicchè spettava alla controparte effettuare le verifiche del caso”;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di ricorso mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto tale norma richiede la prova da parte del contribuente non solo che le spese sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ma anche la prova della durata del possesso del reddito che ha finanziato la spesa e almeno di circostanze sintomatiche da cui sia lecito desumere che quel reddito sia stato impiegato per coprire quelle spese contestate;

ritenuto che in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, questa Corte ha affermato che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (questa Corte, in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente limitandosi a prendere atto della disponibilità liquide derivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili allo stesso, senza verificare l’effettivo transito di dette disponibilità su conti correnti a lui riferibili negli anni nei quali erano stati individuati gli incrementi patrimoniali posti a fondamento dell’accertamento: Cass. 13 novembre 2018, n. 29067), sottolineando in particolare che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (Cass. 23 marzo 2018, n. 7389), nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tali principi, in quanto ha ritenuto sufficiente la prova soltanto dell’incremento patrimoniale (“il contribuente ha prodotto la documentazione probatoria per quel che specificamente riguardava la provenienza della provvista di denaro…”), mentre non ha ritenuto che fosse anche necessario che il contribuente presentasse la documentazione di circostanze sintomatiche che denotassero l’utilizzo dei redditi per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso;

ritenuto pertanto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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