Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19134 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24768-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNARDO MINOZZI

133, presso lo studio dell’avvocato LORENA RAIMONDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO BALLESI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 141/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 141/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva rigettato la domanda di C.R. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la indennità di accompagnamento.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che, pur accertate le patologie denunciate, non fossero presenti le condizioni per la assistenza continua.

Avverso tale decisione il C. proponeva ricorso affidato a due motivi.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione artt. 2 e 38 Cost.; della L. n. 18 del 1980, art. 1,L. n. 508 del 1988; D.Lgs. n. 509 del 1988, L. n. 118 del 1971, artt. 115 e 116 c.p.c., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver, il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni del ctu senza motivare su questioni inerenti le condizioni che determinano il diritto alla indennità di accompagnamento ed in particolare su cosa debba intendersi per difetto di autosufficienza nella deambulazione. Specificava che il tribunale aveva omesso di valutare un “fatto storico” quale la concreta possibilità per l’assistito di cadere, quale fattore integrativo dell’assenza di autosufficienza.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto della circostanza relativa alla possibilità di cadute (pg. 5) e di come essa sia stata considerata dal ctu nella valutazione complessiva effettuata. Nessuna omissione è dunque riscontrabile ed ancor più una omissione con valenza di decisività certa.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 e 445 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5, per non aver, il tribunale, provveduto a nominare nuovo ctu, pur essendo obbligato a farlo secondo il disposto dell’art. 445 bis c.p.c.. Questa Corte ha chiarito che “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività” (Cass. 7472/2017).

Il fatto storico che avrebbe potuto determinare l’obbligatorio rinnovo della ctu, in realtà è stato già valutato dal primo ctu e dal Tribunale. Pertanto nessuna obbligatorietà è riscontrabile nel caso in esame. Deve quindi precisarsi che l’obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è ipotizzabile solo nell’ipotesi di pregressa omissione, nella precedente consulenza, di un fatto storico ed è denunciabile nei modi e nelle condizioni previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale “fatto” la cui decisività assume valore assoluto in quanto determina, con certezza, un esito diverso della decisione. Fuori da tale recinto del vizio così articolato, nessun obbligo di rinnovo della ctu è evincibile nella norma in questione, poichè “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017; Cass.n. 2103/2019).

Rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. n. 21525/2019).

Il ricorso risulta pertanto inammissibile.

Nulla è liquidato per le spese poichè l’attività dell’Inps si è limitata alla apposizione della procura alle liti in calce al ricorso notificato.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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