Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19134 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26657/2017 R.G. proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pm

tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 14 presso

lo studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario”,

rappresentata e difesa dagli avvocati Pauletti Enrico e Nicastro

Rosamaria;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso o e legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, pronunciata il 20.02.2017, depositata

l’11.04.2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Enel Produzione s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento notificatole dalla Agenzia delle entrate, a seguito di una procedura DOCFA dell’anno 2012, relativo ad un impianto di produzione di energia idroelettrica sito nel territorio comunale di Saviore dell’Adamello (BS); la società aveva proposto rendita catastale pari ad Euro 160.028,00; l’Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Brescia, l’aveva elevata ad Euro 322.379,16. La società ha contestato tra l’altro la carenza di motivazione in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e la eccessività del valore accertato. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la società, e la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo infondata l’eccezione del vizio di motivazione con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sulla motivazione dell’avviso promanante da procedura DOCFA; ha ritenuto l’adeguatezza della valutazione, considerando i valori calcolati dall’Ufficio di Brescia già comprensivi del coefficiente di vetustà.

3. Avverso la predetta sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. I,a società ha depositato memoria, il processo è stato trattato alla udienza camerale del 2 marzo 2021.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento deducendo la mancata indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche a supporto della nuova rendita determinata nonchè i criteri tecnici impiegati in sede di stima, ed eccependo la non sanabilità in giudizio della omessa motivazione.

Il motivo è infondato.

3.1 – Si tratta nella fattispecie di attribuzione di nuova rendita a seguito di procedura DOCR/, come dedotto dalla parte e come si evince dall’avviso di accertamento, scansionato e incluso nelle pagine del ricorso; il giudice d’appello ha verificato che, come riportato nella scheda relazione categorie speciali allegata all’avviso, è stato operato un sopralluogo; l’avviso di accertamento oltre a riportare i dati oggettivi dell’immobile include un tabella con elementi estimali per determinare la rendita catastale.

Deve quindi osservarsi che la procedura DOCRA è a struttura fortemente collaborativa e partecipativi, che muove dalla iniziativa del contribuente e ciò incide, di conseguenza, sugli oneri di motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. 21505/2010; Cass. 30166/2019).

Il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado, si è quindi attenuto al consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di dile. sa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 30166/2019; Cass. n. 23237/2014). Inoltre, costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che la stima diretta operata dall’ufficio “che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 17971/2018).

4. – Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1939, artt. 19, 28 e 61 e della L. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (Legge di stabilità 2015) censurando la sentenza impugnata in ordine alla dedotta eccessività del valore attribuito all’impianto per mancata applicazione del coefficiente di vetustà e obsolescenza; altresì sostenendo la cogenza dei parametri di cui alla Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 documento di prassi che ha assunto valenza di legge valida e/ga omnes perchè recepito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244,.

Il motivo è infondato.

In primo luogo si osserva che competeva alla società l’onere di fornire specificamente la prova dei suoi assunti circa la ridotta potenzialità degli impianti in sede di verifica effettuata dai tecnici erariali durante il sopralluogo e la stima diretta, ma in ogni caso, come già rilevato dalla Cone in casi analoghi, la disposizione di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, ha carattere di innovazione normativa e non è quindi applicabile retroattivamente ad una operazione di riclassamento, come quello di specie, avvenuta nel 2013 (Cass. n. 4922/ 2015; Cass. n. 606 e 607/2020).

Quanto al resto si tratta di un giudizio di fatto, peraltro espresso attraverso una c.d. doppia conforme, di cui non pii sollecitarsi la revisione in questa sede (Cass. n. 25146/2016; Cass. n. 4024/2014).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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