Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19133 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8974-2018 proposto da:

MICRODATA TELEMATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

MARTELLI;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 689/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 689/2017 aveva rigettato l’appello proposto Microdata Telemation srl avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di N.F. per la somma di Euro 99.388,16, quali differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti tra il febbraio 1998 e luglio 2015. La Corte territoriale aveva ritenuto provata l’esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, avendo escluso l’ipotesi di impresa familiare allegata dalla società, ed altresì la simulazione del rapporto in questione, in quanto carenti di prova le circostanze allegate al fine di dimostrare la differente natura del rapporto esistente tra le parti.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso affidato a tre motivi.

N.F. rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1414 e 1417 c.c., e art. 421 c.p.c., a fronte della denunciata simulazione di rapporto di lavoro. Parte ricorrente lamenta la impossibilità di prova della simulazione e dell’effettivo rapporto esistente tra le parti, contrastante con il contratto di lavoro tra le stesse stipulato. Rappresenta altresì la necessità di valutare il concreto atteggiarsi del rapporto (ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5).

In concreto parte ricorrente lamenta la valutazione della corte fondata sulla sola esistenza delle buste paga.

Il motivo è infondato in quanto la corte d’appello ha valutato l’esistenza di più elementi attestativi del rapporto di lavoro: non soltanto le buste paga, ma anche il pagamento, sia pur parziale della retribuzione, l’ammissione di prestazioni (sia pur limitate). La censura, trascurando tali elementi fondativi della decisione del Giudice d’appello, si presenta inconferente rispetto al decisum e diretta, in concreto, alla richiesta di nuova valutazione di merito, non consentita in questa sede di legittimità.

2) Con il secondo motivo è denunciata la valutazione circa la asserita insussistenza di impresa familiare in società con socio unico con violazione degli artt. 230 bis e 2094 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deve rilevarsi che questa Corte ha escluso la compatibilità tra impresa familiare e forma societaria statuendo che “L’esercizio dell’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230 bis c.c., di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 89), – che, come si evince dall'”incipit” dell’art. 230 bis c.c., (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. (Cass. n. 23676/2014; Cass. SU Cass. n. 20552/2015).

L’esclusione della compatibilità richiamata deve valere anche nel caso di socio “quasi” unico, circostanza, questa, specifica della fattispecie in esame, nella quale è data contezza della presenza di altri soci (pg. 9 sentenza) sia pur detentori di quote sociali limitate, nonchè di dipendenti della società che, nel corso del tempo sono giunti sino a sette unità (pg. 9 sentenza). Tali circostanze di fatto evidenziano le ragioni concrete del modello organizzativo non sovrapponibile a quello dell’impresa familiare. Il motivo è infondato.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1471,2721 c.c., artt. 420 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata possibilità di provare l’orario di lavoro osservato dalla N.F., che, nella sua concreta esiguità, risulterebbe attestativo del rapporto simulato.

Il motivo è inammissibile. Preliminarmente deve osservarsi che il vizio denunciato, mancata ammissione della prova, è stato erroneamente sussunto nel richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; peraltro, questa corte ha anche chiarito che “qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. n. 23194/2017). L’assenza di tale specificazione, al di là del vizio richiamato, rende comunque inammissibile la censura. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese poichè N.F. è rimasta intimata.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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