Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19133 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10405/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale
dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.P., (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli
avvocati Cordeiro Roberto Guerra e Navarrini Francesco elettivamente
domiciliato in Roma via F. Denza 20 presso lo studio dell’avv. Rosa
Laura;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1853/31/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALI della TOSCANA, depositata il 22 ottobre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – Piccioli Piero ha opposto l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno di imposta 2006 Il ricorso della società contribuente è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la CFR della Toscana ha parzialmente accolto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate Il contribuente ha resistito con controricorso. In data 5 giugno 2019 il contribuente ha depositato documenti attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento. L’Agenzia delle entrate ha quidni depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese esponendo che la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Il giudizio e pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021