Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19133 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10405/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.P., (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avvocati Cordeiro Roberto Guerra e Navarrini Francesco elettivamente

domiciliato in Roma via F. Denza 20 presso lo studio dell’avv. Rosa

Laura;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/31/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI della TOSCANA, depositata il 22 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Piccioli Piero ha opposto l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno di imposta 2006 Il ricorso della società contribuente è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la CFR della Toscana ha parzialmente accolto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’Agenzia delle entrate Il contribuente ha resistito con controricorso. In data 5 giugno 2019 il contribuente ha depositato documenti attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento. L’Agenzia delle entrate ha quidni depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese esponendo che la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Il giudizio e pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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