Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19132 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15683-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F., M.G., MO.GI.,

M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1579/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che i contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2007 per l’IRPEF con i quali, a seguito di indagini bancarie regolarmente autorizzate, emergevano redditi non dichiarati per l’anno d’imposta 2007, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo del 30% il maggior reddito accertato in capo ai singoli soci;

considerato che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dei contribuenti ritenendo che “in ipotesi di accertamento sintetico è sufficiente che il soggetto accertato dia prova con idonea documentazione dell’entità di tali disponibilità e della durata del loro possesso. Nel caso di specie i contribuenti hanno dato prova di disinvestimenti di titoli e di alienazioni di immobili alle quali si aggiungono le vincite Sisal conseguite dal sig. M. atti a confutare la presunzione di maggiore utilità sostenuta dall’Ufficio e a giustificare un incremento di patrimonio perdurato nel tempo e accantonato e tenuto a disposizione dai contribuenti”;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di ricorso mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, in quanto qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, che è a carico del contribuente e quest’ultimo non ha fornito tale prova trattandosi di versamenti in denaro contante, nè era dimostrato che si trattasse di trasferimenti avvenuti nell’ambito dello stesso nucleo familiare, nè infine è stato dimostrato in modo analitico voce per voce e non per masse che ogni movimentazione sui vari conti dei contribuenti era stata considerata al fine della determinazione del reddito; ritenuto che in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, questa Corte ha affermato che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (questa Corte, in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente limitandosi a prendere atto della disponibilità liquide derivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili allo stesso, senza verificare l’effettivo transito di dette disponibilità su conti correnti a lui riferibili negli anni nei quali erano stati individuati gli incrementi patrimoniali posti a fondamento dell’accertamento: Cass. 13 novembre 2018, n. 29067) sottolineando in particolare che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (Cass. 23 marzo 2018, n. 7389), nel caso di specie la CTR non si è attenuta a tali principi, in quanto ha ritenuto sufficiente la prova soltanto dell’incremento patrimoniale (mediante disinvestimenti di titoli, alienazioni di immobili, vincite Sisal) mentre non ha ritenuto che fosse anche necessario che il contribuente presentasse la documentazione relativa a circostanze sintomatiche che denotassero l’utilizzo dei redditi per effettuare le spese contestate e non altre in quanto affermando che “nel caso di specie i contribuenti hanno dato prova di disinvestimenti di titoli e di alienazioni di immobili alle quali si aggiungono le vincite Sisal conseguite dal sig. M. atti a confutare la presunzione di maggiore utilità sostenuta dall’Ufficio e a giustificare un incremento di patrimonio perdurato nel tempo e accantonato e tenuto a disposizione dai contribuenti” ha dedotto la durata del possesso dalla sola disponibilità dei suddetti redditi a prescindere da qualsiasi valutazione circa la durata del possesso di tali redditi;

ritenuto pertanto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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