Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19132 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.01/08/2017),  n. 19132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5378-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GERNLANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1115/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Lanciano, in accoglimento del ricorso proposto da P.F. – docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo dichiarò il diritto del predetto al riconoscimento dell’anzianità di servizio connessa al periodo lavorativo prestato in forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo;

che la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato il diritto dell’appellato alla ricostruzione della carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i periodi di servizio effettuati nella scuola pubblica come supplente con contratti a termine ed il diritto alle conseguenti differenze retributive e, in parziale accoglimento del gravame del MIUR, ha specificato che queste ultime dovessero essere calcolate tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo nei limiti della prescrizione quinquennale;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha posto, a fondamento della pronuncia, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il NIIUR chiede la cassazione sulla base di due motivi di impugnazione, al quale ha opposto difese il P., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il P. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso, avviato alla notifica in data 23.1.2017 a fronte di ricorso notificato il 20.2.2014, laddove va invece ritenuta la ritualità della memoria del difensore alla stregua di quanto affermato da Cass. 27.2.2017 n. 4906; 3.1. che, con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione: della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10, dell’art. 79 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

3.2. che, con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, dell’art. 142 CCNL 24 luglio 2003 e art. 146 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18 come convertito, con modific., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1 comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della Direttiva 99/70/CE;

4. che il ricorso è infondato;

5.1 che, quanto al primo motivo, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

5.2. che è inconferente il motivo con il quale si assume la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53 essendo la questione affrontata dalla Corte del merito quella riferita alla violazione del principio di non discriminazione ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e non avendo il Ministero formulato pertinente censura diretta ad evidenziare che la decisione assunta all’esito del giudizio di gravame avesse diversamente qualificato la questione devoluta in primo grado ed in quella sede decisa in senso ad esso sfavorevole analogamente a quella relativa al profilo di non discriminazione;

6. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore ed avuto riguardo alla memoria del P., di contenuto adesivo alla stessa, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

7. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.;

8. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017

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