Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19131 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25350-2013 proposto da:

COMUNE DI BERNALDA in persona del Sindaco pro tempero, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO TARSIA, rappresentato o difeso dall’avvocato GIUSEPPE

DURANTE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GREGORIO VII 154, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LA PLACA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DURANTE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato LA PLACA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.G.C. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dal comune di Bernalda il (OMISSIS) per l’omesso versamento dell’Ici dovuta per l’anno (OMISSIS) relativamente ad un terreno qualificato come area edificabile. Assumeva il ricorrente di essere imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivare direttamente il fondo, per il che aveva titolo per beneficiare dell’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 100/1/12, lo accoglieva sul rilievo che l’appellante aveva provato di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e di condurre direttamente il fondo in quanto aveva prodotto, tra l’altro, documentazione attestante l’iscrizione all’Inps, ex Scau, quale componente del nucleo diretto coltivatore, le contribuzioni Cee relative al fondo e le forniture di carburante.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Bernalda affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58. Sostiene il ricorrente che, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, occorre provare di essere iscritti negli elenchi comunali di cui alla L. 9 gennaio 1963, n. 9 e di coltivare direttamente il fondo, per il che la CTR è incorsa in errore nell’affermare che il contribuente avesse assolto l’onere probatorio su di lui incombente con la sola produzione di documenti attestanti l’iscrizione all’Inps, ex Scau, quale componente del nucleo diretto coltivatore, le contribuzioni Cee relative al fondo e le forniture di carburanti.

4. Osserva la Corte che è principio affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 è condizionata dalla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, soggette a corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete (Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008).

La CTR è incorsa in falsa applicazione della norma di diritto nel ritenere che l’iscrizione all’Inps valesse a provare la qualifica di coltivatore diretto non avendo accertato se il contribuente avesse i requisiti per essere ritenuto coltivatore diretto nel senso precisato. Peraltro i documenti esaminati sono elencati nella sentenza a titolo esemplificativo, e dunque non è dato evincere quali altri documenti il contribuente avesse ritualmente prodotto.

Si impone, perciò, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della CTR della Lucania affinchè, alla luce del principio esposto, accerti, sulla base della documentazione che risulterà essere stata ritualmente prodotta, se il contribuente fosse in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in quanto iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11 e soggetto al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia per l’anno (OMISSIS) nonchè se coltivasse direttamente il fondo oggetto dell’imposta.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del Comune di Bernalda, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lucania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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