Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19131 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19131 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29035-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO
SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– ricorrente contro
CHIANTIA SALVATORE;
– intimato avverso la sentenza n. 168/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Rilevato che:

C_

Data pubblicazione: 18/07/2018

1. la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza
del Tribunale di Enna che aveva annullato l’iscrizione d’ufficio
operata dall’Inps alla gestione separata per l’anno 2005 di Salvatore
Chiantia ed ha dichiarato non dovuti i relativi contributi.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che per il dott. Chiantia,
lavoratore dipendente iscritto all’Inps con versamento della relativa

separata per l’attività di dottore commercialista svolta nel 2005, in
virtù della previsione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv.
con I. n. 111/2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la
disposizione dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha precisato che
sono tenuti all’iscrizione coloro che abbiano effettuato attività non
soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di
categoria, mentre egli aveva versato il contributo integrativo.
2. Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di
censura, illustrato anche con memoria ex art. 380 bis comma 2
c.p.c., cui il Chiantia non ha opposto attività difensiva.
Rilevato che:
1. controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV
Sezione civile (Lavoro) di questa Corte,
2.

appare quindi opportuno che la IV sezione si pronunci

nuovamente sull’orientamento espresso con il recente arresto n.
30344 del 2017 – che ha affermato l’obbligo di iscriversi alla gestione
separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi – stanti
le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più generale
problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori
delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con I. n. 111/2011);
3. pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione in
camera di consiglio, la causa va rimessa alla IV Sezione per la
trattazione in pubblica udienza;
Ric. 2016 n. 29035 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

contribuzione, non sussistesse l’obbligo di iscrizione alla gestione

P. Q. M.
rimette la causa alla IV sezione civile per la trattazione in pubblica
udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018.

Adriana Doronzo, Presidente

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