Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19131 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29958-2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTON GIULIO LANA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1570/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. F.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione ai periodi di specializzazione da lui conclusi in nefrologia medica e idrologia negli anni dal 1982 al 1984 e dal 1984 al 1987.

A sostegno della domanda espose di non aver ricevuto alcun compenso per il periodo suddetto, che doveva invece essergli retribuito alla luce dei criteri di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, ovvero, in subordine, di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, aggiungendo che i due diplomi di specializzazione conseguiti dall’attore non rientravano nell’elenco di quelli previsti dalla Dir. n. 75/362/CEE, sul riconoscimento dei titoli equipollenti.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 marzo 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha compensato le spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che, sebbene il primo motivo di appello potesse considerarsi fondato alla luce dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 24 gennaio 2018, ciò era irrilevante, perchè nella specie il diritto dell’appellante era prescritto, essendosi compiuto il periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 27 ottobre 1999, come da costante giurisprudenza.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il Dott. F.S. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso contenente ricorso incidentale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 24 gennaio 2018.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.

Entrambe le doglianze sostengono, con diversità di argomentazioni, che la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere, perchè l’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, non poteva fornire agli interessati la certezza che lo Stato italiano non avrebbe ulteriormente adempiuto; la prescrizione decennale, quindi, non potrebbe decorrere dal 27 ottobre 1999, anche perchè gli interventi legislativi successivi non avrebbero creato alcuna certezza necessaria al decorso del termine. Per cui, ad avviso della ricorrente, la prescrizione non avrebbe cominciato a decorrere se non dalla data di deposito della suindicata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha sancito il diritto alla remunerazione per tutti i medici che hanno cominciato a frequentare le scuole di specializzazione nell’anno 1982.

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

3.1. La Corte d’appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, inaugurata dalla sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e poi costantemente ribadita, secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle Dir. n. 75/362/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.

Da tale giurisprudenza la Corte non trova ragioni per discostarsi.

Nè è sostenibile che tale quadro sia stato modificato a seguito della pubblicazione della citata sentenza della Corte di giustizia; pronuncia, questa, che non ha inciso in alcun modo sul problema del decorso della prescrizione.

E’ appena il caso di osservare, poi, che il ricorrente non indica quale sia stata la data della notifica dell’atto di citazione di primo grado nè ipotizza l’esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione; per cui deve ritenersi confermato, come risulta dalla sola sentenza di primo grado, che la notifica dell’atto di citazione avvenne in data 31 ottobre 2013, cioè ben oltre i dieci anni dopo rispetto alla data del 27 ottobre 1999, per cui rimane ferma la correttezza della decisione della Corte d’appello.

3.2. Alla luce di quanto precede, risulta non accoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente in sede di memoria, secondo cui la decisione del presente ricorso dovrebbe essere sospesa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa dall’ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821. La questione oggetto di tale rimessione – relativa al chiarimento della posizione dei c.d. medici specializzandi a cavallo – è infatti priva di rilevanza ai fini del ricorso odierno, posto che la decisione impugnata, fondata sul rigetto della domanda del Dott. F. per intervenuta prescrizione, rimane ferma a prescindere dall’esito della futura decisione delle Sezioni Unite. Analogamente, non può trovare accoglimento la richiesta, pure avanzata in sede di memoria, di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione interpretativa riguardante il decorso della prescrizione, posto che la mancanza di ogni indicazione circa l’effettiva data nella quale la prescrizione è stata interrotta rende inammissibile la prospettata ipotesi di decisione.

4. Il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da intendere come condizionato, essendo stata la domanda del Dott. F. integralmente rigettata nel giudizio di merito, rimane evidentemente assorbito.

5. Il ricorso principale è pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.300, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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