Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19131 del 01/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017), n. 19131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18763-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 696/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di L.A.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005;
che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la documentazione prodotta dalla contribuente sarebbe stata dettagliata ed oggettiva, idonea a giustificare le operazioni contestate.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e art. 44 e 45 TUIR, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente posto in discussione il presupposto per l’accertamento a carico della L., costituito da una sentenza passata in giudicato a carico della s.r.l. Forein, che aveva accertato l’esistenza di maggiori utili societari con pronunzia definitiva;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo non è fondato;
che, in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati (Sez. 65, n. 19013 del 27/09/2016);
che, in altri termini, non può essere messo in discussione il principio che il socio di società di capitali possa sollevare eccezioni in ordine all’accertamento (ancorchè definitivo) a carico della società, al cui giudizio non aveva però preso parte; che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017