Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19130 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 272 (STUDIO SELCI), presso lo studio dell’avvocato

ILARDO UMBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato LO GIUDICE

VINCENZO giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA GENERALI ASS.NI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti Dott. C.T. e Dott. R.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCHIFANO SABINA giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 766/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/06/2008, R.G.N. 1710/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10-6-2008 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello principale ,proposto da G.G. e G.E., e l’appello incidentale, proposto dalle Assicurazioni Generali s.p.a, società assicuratrice dell’autovettura condotta da C.M., avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, ritenuta la pari responsabilità di G.E. e di C.M., accolse parzialmente la domanda di risarcimento proposta dai G.. La Corte di Appello, confermando il grado di pari responsabilità dei conducenti per aver entrambi violato l’obbligo di mantenere la destra nell’intersezione teatro del sinistro, ha rigettato l’impugnazione proposta da G.E. relativa al danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica, sul rilievo che nella dichiarazione di riforma dal servizio militare non era rinvenibile alcun nesso di causalità tra la stessa ed il danno fisico conseguente al sinistro.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione G. G. e G.E. con cinque motivi. Resiste con controricorso la Assicurazioni Generali s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver la Corte di appello omesso di esaminare le censure proposte dai ricorrenti relative alla presenza di un camion parcheggiato in prossimità dell’incrocio, alla sanzione amministrativa elevata a carico del C. per violazione dell’art. 145 C.d.S., alle ammissioni contenute nell’interrogatorio formale del C..

2. Come secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per erronea valutazione delle risultanze probatorie.

3. Come terzo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per erronea valutazione della sanzione amministrativa ex art. 145 C.d.S. elevata a carico del C..

4. Come quarto motivo viene denunziata falsa applicazione dell’art. 145 C.d.S. 5. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

La Corte di appello ha ritenuto che l’esame del verbale redatto dalla Polizia Municipale mettesse in chiara luce sia la sede ove probabilmente si è verificato l’impatto tra i due veicoli (posta al centro dell’intersezione), sia la condotta di guida dei due conducenti.

In particolare, l’esame di quel verbale e dello schizzo planimetrico allegato, chiariva che l’autocarro del C. aveva svoltato destra ponendosi quasi al centro dell’incrocio (restando, quindi, sconfessata la tesi secondo cui l’impatto si sarebbe verificato quando ancora quel mezzo non aveva intrapreso la svolta in via (OMISSIS)), ma, d’altro verso, metteva in rilievo anche che la condotta di guida del G. aveva violato l’obbligo, sul medesimo gravante, di tenere la destra rigorosa all’atto di impegnare la sede stradale in prossimità dell’incrocio. La Corte di appello ha dato atto a pagina 3 della sentenza del camion parcheggiato, la cui presenza, del resto, è compatibile con la circostanza accertata dalla Polizia Municipale, dell’impatto avvenuto al centro dell’incrocio, rimanendo totalmente sfornito di prova quanto affermato dai ricorrenti, vale a dire che l’impatto era avvenuto perchè il camion aveva invaso la corsia di marcia di pertinenza del ciclomotore. In base a tale ricostruzione dell’incidente non assume particolare rilievo la violazione della disposizione sull’obbligo di dare la precedenza da parte dell’autocarro, tuttavia implicitamente considerata se si tiene conto che è stato riconosciuto il 50% di responsabilità dell’autocarro benchè, proprio a causa della presenza del camion parcheggiato, il conducente non poteva non allargare la propria traiettoria di curva, come affermato dallo stesso ricorrente.

La Corte ha ritenuto, poi, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, che le risultanze degli interrogatori formali, si elidessero a vicenda, avendo entrambe le parti confermato le proprie tesi.

6. Con il quinto motivo viene denunziata violazione dell’art. 2043 c.c. per l’erronea esclusione del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica.

6.1 Tale motivo è infondato.

Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che una lesione all’integrità psico-fisica subita da una persona non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass., 28/4/1999, n. 4235), nonchè l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto.

6.2. Il ricorrente deduce che la riforma dal servizio militare costituisce prova del danno alla capacità lavorativa specifica conseguente alle lesioni riportate nell’incidente, lesioni di cui non viene neanche indicato il tipo.

I giudici di appello, con adeguata valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, hanno ritenuto che il danneggiato non ha dimostrato che le lesioni riportate nell’incidente hanno concretamente inciso sulla sua capacità di guadagno specifica, non essendo idonea a tal fine la certificazione di riforma dal servizio militare, in quanto non vi è prova che la riforma era dipesa dal danno fisico conseguente al sinistro.

Il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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