Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19130 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29631-2018 proposto da:

C.G., S.G., CO.GI.,

F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIERLUIGI BALDUCCI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1278/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che i dottori C.G., S.G., F.E., Co.Gi. ed altri convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Ministero dell’istruzione e della ricerca e l’Università degli studi di (OMISSIS), chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro svolto, con risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento della Dir. n. 82/76/CEE;

che a sostegno della domanda esposero di aver svolto i rispettivi corsi di specializzazione nel periodo compreso tra l’anno accademico 1982-1983 e l’anno accademico 1988-1989;

che si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo ciascuno il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’Università ed accolse la domanda nei confronti del Ministero dell’istruzione, che condannò a pagare in favore di ciascuno degli attori la somma di Euro 44.415,29, con compensazione delle spese di lite;

che la sentenza è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 5 settembre 2017, ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato il Ministero al pagamento della minore somma di Euro 26.855,75 per ciascuno dei medici appellati, compensando anche le spese del giudizio di appello;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso i dottori C.G., S.G., F.E., Co.Gi. con un unico atto affidato a due motivi;

che il MIUR ha depositato un mero atto di costituzione allo scopo di partecipare alla futura discussione del ricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che i ricorrenti hanno depositato, in data 13 luglio 2020, altrettanti atti di rinuncia al ricorso, sottoscritti da ciascuno di loro e firmati anche dal difensore avv. Pierluigi Balducci;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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