Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19130 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M., con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n.

41, presso l’Avv. Burragato Rosalba che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Defilippi Claudio, come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Brescia

depositato il 4 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Milano in seguito a notifica di atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata in data 19 settembre 2002 definito con sentenza in data 16 marzo 2006 e quindi in grado di appello con atto notificato in rinnovazione in data 8 novembre 2007 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (2 aprile 2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo nella parte in cui censura l’impugnata decisione per avere il giudice del merito considerato con momento iniziale del giudizio presupposto quello della notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente e non quello del deposito del ricorso per l’ottenimento del decreto stesso e’ inammissibile per carenza di interesse. Quand’anche infatti si dovessero aggiungere alla durata del procedimento calcolata dal giudice del merito (quattro anni) l’ulteriore periodo oggetto di censura e cioe’ quello di circa sei mesi intercorrente tra la data di deposito (21.3.02) del ricorso per decreto ingiuntivo e la data di notificazione (19.9.02) dell’opposizione (in tal senso, in effetti, Cass. Civ. n. 20596/07) non sarebbe comunque superato il periodo di cinque anni che e’ da ritenersi ragionevole per il giudizio di primo e secondo grado secondo la giurisprudenza della Corte europea.

Manifestamente infondato e’ invece i primo motivo nella parte in cui censura il decreto della corte d’appello per avere assunto come momento conclusivo del giudizio di secondo grado una data stimata anteriore a quella effettiva di definizione dal momento che il giudice a fissato il periodo di durata rilevante per la sua valutazione quello massimo consentito in ipotesi di giudizio non ancora definito e cioe’ una data prossima a quella della pronuncia della decisione, non potendo certo avventurarsi in ipotesi circa l’ulteriore durata della vicenda processuale.

Inammissibile e’ infine il secondo motivo con il quale si denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’avvenuta condanna della ricorrente alle spese essendo inidoneo il quesito con il quale si richiede semplicemente se vi sia stata violazione dei “principi osservati dalla Corte di Strasburgo” senza enunciazione di quelli che sarebbero stati violati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 700,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA