Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19130 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6844-2020 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato BRUCCHERI

ANGELO PIETRO;

– ricorrente –

contro

CI.AN., C.G., M.E.C.,

CI.GI., C.M.C., CI.GI.,

CI.GI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO

D’OVIDIO, 34, presso lo studio dell’avvocato ROMITI VALERIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BALSAMO ANGELO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1558/2019 pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo in data 22 luglio 2019.

Resistono con controricorso Ci.Gi.An. ed altri. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da Ci.Gi.An. ed altri ed ha riformato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Agrigento in data 18 gennaio 2016 sulla domanda di usucapione avanzata da C.A.. C.A. rimase contumace nel giudizio di appello.

L’unico motivo di ricorso di C.A. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160,161 e 330 c.p.c., esponendo che la sentenza di primo grado era stata notificata su istanza dell’attrice il 26 gennaio 2016, eleggendosi domicilio nella relata di notifica presso l’avvocato L.C.L. in (OMISSIS)’, senza che ivi fosse poi notificata l’impugnazione.

Sul punto, i controricorrenti deducono che l’atto di appello venne notificato ad C.A. presso il procuratore della stessa costituito in primo grado avvocato B.P.A.. Tale assunto viene ribadito nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

2. Su proposta del relatore, che riteneva che il secondo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

2.1. Le parti hanno presentato memorie.

3. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti, in quanto il ricorso enuncia specificamente l’error in procedendo per il quale si chiede la cassazione della sentenza ed indica gli atti su cui la censura e fondata.

4. Il motivo di ricorso è fondato.

Sussiste la violazione dell’obbligo posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1: l’atto di appello doveva essere notificato ad C.A. nel domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza di primo grado e non presso il procuratore costituito nel giudizio “a quo”, ovvero nel domicilio eletto per quel giudizio. Ciò ha comportato, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa; giacchè tale vizio non è stato rilevato dal giudice d’appello – che doveva ordinarne la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. -, e neppure è stato sanato dalla costituzione dell’appellata, ne è ulteriormente derivata la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass. Sez. 6 – 5, 11/12/2018, n. 32006; Cass. Sez. 6 – 2, 24/07/2014 n. 16801).

5. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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