Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1913 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20819-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

V.F.S., V.M., V.V.D.,

V.N., V.T.B., tutti eredi legittimi della sig.ra

P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41

presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PALERMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 411/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha affermato decorsa la prescrizione quinquennale dei crediti da omissioni contributive, dovuti da P.V. nei confronti dell’Inps e dell’Inail per l’ammontare di Euro 181.097,11, e portati da diverse cartelle esattoriali notificate all’interessata attraverso intimazione di pagamento in data 20.3.2013;

la Corte territoriale, ha accertato l’assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell’agente della riscossione successivi alla notifica delle cartelle, ed ha conseguentemente accolto l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellante, in applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in merito alla decorrenza quinquennale del termine di prescrizione delle cartelle di pagamento derivate dall’omesso pagamento di contributi previdenziali e non opposte;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; V.F.S., V.M., V.V.D., V.N., V.T.B., in qualità di eredi di P.V. nel frattempo deceduta, hanno resistito con controricorso; l’Inps e l’Inail hanno resistito con distinti controricorsi, l’Inail ha altresì depositato successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Violazione dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20. Erronea e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 – Falsa applicazione dell’art. 2953 c.c.”; contesta la sentenza per non aver applicato il termine di prescrizione decennale ordinario, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dalla parte debitrice; sostiene che ai fini che rilevano, il termine di prescrizione del diritto ad azionare il credito portato nelle cartelle da parte dell’agente della riscossione, in assenza di previsioni normative derogatorie, resta quello decennale;

il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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