Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1913 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 20/05/2009, dep. 28/01/2010), n.1913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25788-2007 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONACO ANTONIO, giusta mandato a

margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato SOLDINI PATRIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BATTAGLIA ANTONIO, (avviso

postale Via Montello n. 65 – 21100 VARESE), giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1775/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20/06/06, depositata il 06/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, R.A., impugna la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1775 del 2006, depositata 6/7/06. La parte intimata, M.E. resiste con controricorso. Nessuna attività ha svolto in questa sede l’intimato M.L..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza dei quesiti.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Nessuna memoria è stata depositata.

All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale concludeva in senso conforme alla relazione del consigliere relatore.

Le conclusioni del consigliere relatore sono condivise dal Collegio.

Il ricorso è inammissibile perchè non contiene la formulazione di quesiti di diritto in relazione alla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed alla giurisprudenza elaborata in materia da questa Corte.

Questa Corte, infatti, anche a Sezioni Unite, ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi in ordine alla portata ed agli effetti della norma richiamata. La nuova normativa è applicabile ai provvedimenti impugnati e pubblicati dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la data di notifica del provvedimento impugnato (Cass. 2007 n. 13067).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere:

– esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito;

– specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466);

– conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi si può affermare che il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice;

od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

Quanto alla possibilità di desumere il quesito di diritto implicitamente dal motivo di ricorso, SU 23732 del 16/11/2007 l’hanno esclusa affermando che: In tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. E’ necessario, quindi, proporre un quesito di diritto che contenga l’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza, sez. 1, n. 14682/2007) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (ordinanza, sez. 1, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3, n. 11535/2008).

Quanto, infine, alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’orientamento ormai prevalente è nel senso che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, l’ordinanza della sez. 3 n. 4646/2008).

Il relativo requisito deve, quindi, sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente (deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis) che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007 e, da ultimo, ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008).

In altri termini, perchè la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

Tanto premesso, l’impugnazione in esame, pur deducendo, nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Quanto alle carenze o ai vizi della motivazione, pur dedotti, il mezzo di impugnazione non va al di là della mera doglianza assertiva, non specificando in particolare quali fossero stati i fatti controversi non adeguatamente considerati o accertati dai giudici del merito. Si risolve in palesi censure in fatto, dirette a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella fornita dai giudici del merito.

E ciò a fronte di un apparato argomentativo della sentenza, che ha dato conto degli elementi riscontrati e che non presenta alcuna deficienza o illogicità.

Le spese seguono la soccombenza in favore della parte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in 3.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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