Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1913 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1913 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11008-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2866

MERCURI LUCA C.F. MRCLCU69T11H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso

la

sentenza n.

1852/2010

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2010 R.G.N.
559/2006.

,

RG.11008 /2011

RILEVATO
che con sentenza in data 21.4.2010 la Corte di Appello di Roma, in
riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’ illegittimità del
termine apposto al contratto sottoscritto tra Mercuri Luca e le Poste
italiane, la trasformazione del rapporto in contatto a tempo
indeterminato dal 7.12.2001 con la condanna delle Poste al

La Corte osservava che il contratto (il primo tra quelli sottoscritti dal
Mercuri) era stato stipulato per ” esigenze tecniche e produttive della
struttura operativa ove viene assegnata connesse anche al maggior
traffico postale del prossimo periodo natalizio”, che il contratto non
richiamava alcune delle ipotesi di cui all’art. 25 CCNL e che la causale
appariva legittima in quanto relativa ad una esigenza specifica di
carattere produttivo, ma che andava comunque dichiarata la nullità del
termine in quanto la prova testimoniale offerta dalle Poste in ordine
all’effettività della causale era del tutto generica contenendo giudizi
valutativi e non dati obiettivi fattuale concernenti l’incremento del
traffico ed anche in ordine all’organico in servizio presso l’Ufficio ove
era stato impiegato il ricorrente.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la il Mercuri con
controricorso: sono state depositate memorie.
CONSIDERATO

che con il primo motivo si allega la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto nonché l’omessa ed insufficiente
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e
che con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 1 e 2
L. n. 230/1962, nonché dell’art. 23 L. n. 56/1987: il primo
contratto tra le parti era stato stipulato ex art. 25 CCNL ancora
in vigore all’epoca. L’art. 23 L. n. 86/1987 costituiva una delega
in bianco alle OOSS che non consentiva al Giudice di sostituirsi
alle parti sociali nella verifica della correttezza della causale.

risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 31.3.2004.

che i due motivi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono
infondati posto che la Corte di appello ha correttamente
osservato che nessun riferimento all’art. 25 CCNL era contenuto
nel (primo) contratto stipulato tra le parti e che, pertanto, era
applicabile il d. Igs. n. 368/2001. Ora l’illegittimità del termine
non è stata ritenuta nulla in relazione alla genericità della
clausola apposta al contratto ( che invece è stata ritenuta in sé

quindi in astratto coerente con la prescrizione di legge) ma per
non avere le Poste offerto una prova idonea in ordine alla
effettività della causale e, cioè, che in concreto l’appellato sia
stato impiegato per quelle esigenze cui si riferisce il contratto
come- per costante giurisprudenza di questa Corte- era onere del
datore di lavoro dimostrare in caso di contestazione.
Va invece accolto il terzo motivo concernente l’applicabilità
dell’art. 32 L. n. 183/2010 in quanto la novella di cui all’art. 32
L. n. 183/2017 è applicabile a tutti i giudizi in corso come già
osservato nella sentenza n. 303/2011 della Corte delle leggi e
confermato nella successiva giurisprudenza di legittimità, da
ultimo anche a sezioni unite.
Pertanto va accolto il solo motivo del ricorso principale
concernente l’applicabilità dell’art. 32 L. n. 183/2010, rigettato
nel resto; va cassata la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione.
PQM
Accoglie il motivo del ricorso imil~ concernente l’applicabilità
dell’art. 32 L. n. 183/2010 / rigetta» nel resto, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le
spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma all’Udienza camerale del 22.6.2017

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legittima in quanto connessa a specifiche esigenze produttive e

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