Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1913 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19194-2011 proposto da:

B.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA

MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ORLANDO OLIVIERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA MARCHE S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCE MARCHE SEDE

PROVINCIALE ANCONA, già ANCONA TRIBUTI S.P.A., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA PERONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MENDITTO, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 667/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/12/2010 R.G.N. 228/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato MIOLI BARBARA per Avvocato MENDITTO SALVATORE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 10/12/2010, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Ancona tra l’Istituto e B.D., ha rigettato l’opposizione proposta dal B., quale erede di B.M., contro la cartella di pagamento per crediti contributivi notificata in data 19/6/2007.

2. La Corte ha infatti rilevato che, nel caso in esame, ossia di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e del compimento delle formalità previste dall’art. 498 c.c., per la liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e i legatari, l’ente previdenziale non può promuovere procedure esecutive individuali dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti degli artt. 499 e ss. c.c., ma non gli è preclusa la possibilità di notificare il titolo esecutivo volto ad ottenere l’accertamento della incontestabilità della sua pretesa.

3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, cui resistono con controricorso l’Inps e Equitalia Marche s.p.a. L’Inps deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 506 c.c., c.p.c.: si assume che, accettata l’eredità con beneficio d’inventario e instaurata la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari, il divieto di promuovere procedure esecutive ad istanza dei creditori previsto dall’art. 506 c.c., comma 1, preclude all’istituto di previdenza il potere di notificare la cartella esattoriale agli eredi beneficiati.

2. Il motivo è infondato.

3. E’ infatti opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che, nell’ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all’art. 480 c.p.c.: essa invero, al pari di quest’ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, (v. Corte Cost. 4 aprile 2007, n. 111).

4. La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto (Cass. ord. 29 luglio 2016, n. 15966, con cui si è esclusa l’applicabilità dell’art. 2304 c.c., che disciplina il “beneficium excussionis” relativamente alla sola fase esecutiva; v. pure Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. ord. 15 aprile 2011, n. 8704, nonchè Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6539, secondo cui la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia).

5. L’assimilabilità della cartella di pagamento al precetto, ponendola al di fuori e prima dell’esecuzione forzata, esclude che la sua notificazione possa rientrare nei divieto previsto dall’art. 506 c.p.c., il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all’accertamento del credito.

6. Il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall’art. 506 c.c. in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell’ambito della stessa sull’eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c., (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104; Cass. 3 dicembre 2008 n. 28749; Cass. 14 marzo 2003 n. 3791e Cass. 30 marzo 2001 n. 4704).

7. E’ stato così affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, i creditori del “de cuius” possono proporre contro l’erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell’esistenza ed entità del loro credito, ancorchè abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all’art. 498 c.c., stante l’autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poichè detta procedura di liquidazione vieta soltanto l’inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. del 27 gennaio 2011, n. 1948; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28749).

8. E poi onere del soggetto chiamato all’eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell’ente (cfr. Cass. 3 settembre 2007, n. 18534).

9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “la cartella di pagamento con la quale l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all’erede in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario non cade nel divieto previsto dall’art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dall’art. 498 c.c., comma 3”.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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