Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19129 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18706/2016 proposto da:

P.G., P.G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1 presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MANCA BITTI che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO VINCIGUERRA, LUIGI FIORINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che P.G. e P.G.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, con riguardo all’anno 2008; che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato che, nella specie, si sarebbe trattato di un’area intesa edificabile ab origine per volontà delle parti;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, i contribuenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata sarebbe stata manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che apparente; che, col secondo, i ricorrenti lamentano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: oggetto di vendita sarebbe stato il fabbricato e non il terreno edificabile, in forza di una serie di fatti decisivi per la risoluzione della controversia;

che, col terzo, i P. invocano violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: anche a voler ammettere la vendita di un terreno, la CTR avrebbe erroneamente fatto rientrare l’ipotesi in una plusvalenza tassabile, laddove la capacità edificatoria del terreno sarebbe stata esattamente corrispondente a quella del fabbricato;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è destituito di fondamento;

che, anche a voler prescindere dal fatto che il vizio di motivazione è stato dai ricorrenti erroneamente ricondotto nell’alveo dell’art. 360, n. 3, anzichè in quello, che gli è proprio, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, tuttavia la sentenza della CTR nella parte motiva – indica con precisione che il contratto inter partes è stato interpretato come di compravendita di un terreno, tant’è che il fabbricato ivi esistente era stato nel frattempo demolito: la denunciata aporia è dunque inesistente nè è possibile ravvisare alcuna violazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Sez. 5, n. 16581 del 16/07/2009);

che il secondo ed il terzo motivo, che possono essere valutati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati; che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (Sez. 5, n. 7853 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 15629 del 09/07/2014);

che dal contesto della vicenda emerge come l’effettiva volontà delle parti fosse volta a trasferire il terreno ed il fabbricato fatiscente ivi insistente, sicchè la CTR avrebbe dovuto considerare quanto oggetto di vendita, così da escludere l’applicazione della plusvalenza;

che il ricorso va dunque accolto;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

che, in conseguenza dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, le spese del giudizio di merito e quelle di legittimità vanno integralmente compensate.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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