Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19128 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10921/2011 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO

VII 154, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LA PLACA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERNALDA, persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE QUINTO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LA PLACA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.A. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dal Comune di Bernalda il (OMISSIS) per l’omesso versamento dell’Ici dovuta per l’anno (OMISSIS) relativamente ad un terreno qualificato come area edificabile in quanto ricompresa dal PRG in zona industriale definita SIN. Assumeva il ricorrente di essere imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivare direttamente il fondo, per il che aveva titolo per beneficiare dell’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9. La Commissione Tributaria Provinciale di Matera accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Bernalda, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 49/3/10, lo accoglieva parzialmente riducendo il valore accertato nella misura del 10%.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione G.A. affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Bernalda.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Sostiene il ricorrente che la CTR, nella determinazione del valore venale in comune commercio del terreno di cui si tratta non ha valutato elementi determinanti quali gli oneri necessari per la costruzione ed atti comparativi ulteriori rispetto all’unica compravendita esaminata, nella quale era stato indicato un prezzo di alienazione elevato in considerazione delle sovvenzioni pubbliche di cui aveva beneficiato, in quel caso, l’acquirente. E lo stesso Comune di Bernalda aveva assunto quale valore dei terreni ricadenti in zona SIN un importo diverso ed inferiore a quello indicato nell’accertamento impugnato. Pertanto arbitraria ed al di fuori della norma era la valutazione effettuata dall’ufficio per l’anno (OMISSIS) ed incomprensibili erano, altresì, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata laddove si faceva riferimento alla stima a cura dell’ufficio tecnico comunale di data 22 dicembre 2003, posto che non si comprendeva a quale documento avesse fatto riferimento la CTR.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9. Sostiene il ricorrente di aver provato, al fine di beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, la propria qualifica di coltivatore diretto essendo egli iscritto alla gestione Inps a partire dal 1995. E non rilevava la mancata iscrizione del contribuente negli elenchi comunali di cui alla L. 9 gennaio 1963, n. 9, posto che l’art. 11 della legge stessa prevedeva l’obbligo per gli uffici provinciali Inps della compilazione degli elenchi dei coltivatori diretti da inviare automaticamente i comuni. Dunque la dimostrazione dell’iscrizione all’Inps valeva a provare anche l’iscrizione negli elenchi comunali. Peraltro era stato depositato un estratto nominativo dei coltivatori diretti soggetti all’assicurazione IVS ai sensi della L. 9 gennaio 1963, n. 9, rilasciato dal Comune di Bernalda, con indicato il nominativo di G.N.. Tale documento di iscrizione, valevole ai fini del pagamento dei contributi agricoli, costituiva prova documentale inequivocabile.

5. Con il terzo motivo deduce omesso o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esaminato la produzione documentale atta a provare la qualifica di coltivatore diretto in capo al ricorrente e per aver affermato in maniera illogica che la stima operata dal Comune andava ridotta del 10% senza esplicitare in alcun modo le ragioni di tale decisione.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006). Pertanto il contribuente, il quale si duole del non aver la CTR tenuto in debita considerazione elementi di fatto al fine di determinare il reale valore del terreno, ha errato nella formulazione del motivo incorrendo nella sanzione dell’inammissibilità.

7. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero la CTR ha affermato che il contribuente non solo non aveva provato di essere iscritto negli elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, giusta la norma di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, ma neppure aveva provato l’avvenuto versamento nell’anno (OMISSIS) dei contributi previdenziali. Il ricorrente, il quale assume che dalla iscrizione all’Inps e dal pagamento dei contributi era dato evincere l’iscrizione nell’elenco comunale in quanto elemento che costituisce il presupposto del pagamento dei contributi stessi, afferma essere in atti i documenti probanti l’iscrizione all’Inps ed il versamento dei contributi ma omette di indicare il contenuto di tali documenti e finanche in quale fase processuale essi sono stati prodotti.

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perchè generico laddove si fa riferimento a non meglio specificati documenti che la CTR non avrebbe debitamente considerato ed è inammissibile altresì perchè difetta l’interesse in capo al ricorrente ad impugnare la statuizione della sentenza impugnata che, nel riconoscere il minor valore del terreno rispetto a quello indicato nell’avviso di accertamento, contiene una decisone favorevole per il contribuente.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Bernalda le spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA