Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19128 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. nato a (OMISSIS), M.J.

(OMISSIS), M.G. nato a

(OMISSIS), M.B. nato a (OMISSIS),

F.P. nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio

dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BELLINI CARLO, MAMBELLI MASSIMO giusto

mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Avv. R.

V. Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SAVINI giusto mandato in

atti;

– controricorrente –

e contro

M.G. 0 G.M. nato a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2009 R.G.N. 65/2001 e 174/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato LUCATTONI PIERLUIGI;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29-1-2009 la Corte di Appello di Bologna, pronunziando dopo sentenza parziale n. 319 del 14-2-2003, definitiva in data 22-6-2007, per quello che qui ancora interessa, ha condannato in solido M.G.M. e la Fata Assicurazioni s.p.a al pagamento in favore di M.I. della somma di Euro 61.068,00 per spese mediche – sanitarie sostenute, e di Euro 15.000,00, per lavori di adattamento dell’abitazione alla condizione di invalido. La Corte di Appello ha ritenuto che M.I., che ha riportato lesioni gravissime a seguito di un incidente stradale di cui è stata accertata la colpa esclusiva di M.G.M., non avesse diritto alle spese mediche da sostenere per il futuro, sul rilievo della mancanza di prova che si trattasse di spese mediche sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale; che non tutti i lavori di adattamento eseguiti nell’abitazione, di cui era stato chiesto il rimborso per L. 95.451.362, fossero necessari ed indispensabili per la condizione di infermità del richiedente, liquidando equitativamente per tale voce la somma di cui sopra.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione M. I. con otto motivi.

Resiste con controricorso la Fata Assicurazioni s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex. art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell’art. 361 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente assume che la sentenza impugnata ha violato l’art. 361 c.p.c., u.c., e l’art. 2909 c.c. in quanto la Corte di Appello di Bologna,dopo aver affermato che “la liquidazione di L. 200.000.000 eseguita dal Tribunale in via equitativa risulta del tutto insoddisfacente”, in spregio alla precedente decisione parziale n. 319/03 che aveva riconosciuto il diritto al rimborso alla spese mediche da sostenere per il futuro, ha negato a M. J. il diritto al risarcimento per tale voce di danno.

2. Il motivo è infondato.

La sentenza parziale n. 319/03, divenuta definitiva, dopo aver condannato M.G.M. e la Fata Assicurazioni s.p.a al risarcimento in favore dell’attuale ricorrente di alcune voci di danno, coperte oramai da giudicato, al punto c) del dispositivo ha disposto: spese sanitarie da determinarsi in prosieguo del giudizio tramite supplemento di c.t.u., come da ordinanza annessa alla presente decisione.

Il ricorrente assume che si sarebbe formato il giudicato sul seguente passaggio della sentenza non definitiva: “la liquidazione di L. 200.000.000, eseguita in via equitativa dal Tribunale risulta del tutto insoddisfacente, non foss’altro che per la mancata indicazione del benchè minimo criterio di valutazione, al di fuori del generico richiamo alla copertura del servizio sanitario nazionale. Una corretta valutazione della componente di danno in esame richiede un supplemento di CTU medico legale, al fine di valutare: 1) l’ammontare delle spese mediche già sostenute; 2) l’ammontare selle prevedibili spese mediche per ciascun anno a venire”.

2.1. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione capace di comportare una parziale soccombenza, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione. Cass. 07/03/1995, n. 2621,Cass. 29/04/2006, n. 10043 ,Cass. 30/10/2007,n. 22863.

2.2 Nel caso di specie la sentenza parziale non contiene alcuna statuizione autonoma sull’entità delle spese sanitarie rimborsabili, ma afferma la necessità di ricorrere ad una consulenza di ufficio per l’accertamento in concreto delle somme dovute.

L’argomentazione su cui il ricorrente ritiene si sia formato il giudicato evidenzia l’insufficienza del criterio di liquidazione adottato dal giudice di primo grado e non, come preteso,la insufficienza della somma di L. 200.000.000 per il rimborso delle spese sanitarie sostenute e da sostenere in futuro.

3. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo viene denunziata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio indicato nella negata liquidazione delle spese sanitarie future che, secondo quanto affermato dal c.t.u in grado di appello, “vista la stabilizzazione del quadro clinico, si ritiene le stesse finora elencate (spese già sostenute) dovranno essere sostenute per tutta la vita”; nella mancata valutazione di risultanze processuali, quali le centinaia di ricevute e scontrini fiscali, e della conclusioni del c.t.u; nella mancata considerazione come base del calcolo per le spese future delle spese farmaceutiche già sostenute; nella mancata valutazione delle risultanze processuali relativamente alle spese fisioterapiche future.

3.1. I motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica e sono fondati.

La Corte di appello ha negato il riconoscimento delle spese sanitarie da sostenere per il futuro sul rilievo che oggetto della pretesa potevano essere solo le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese che la parte aveva l’onere di allegare e provare rigorosamente, onere che non era stato assolto.

Tale motivazione non tiene conto che si tratta di un danno futuro, di cui è impossibile fornire la prova rigorosa, ma che invece è suscettibile solo di una liquidazione equitativa prognostica.

Nella specie il c.t.u ha affermato che le spese sostenute per il passato, vista la stabilizzazione del quadro clinico, avrebbero dovuto essere sostenute per tutta la vita: in particolare quelle di fisioterapia, per un totale di 234 ore all’anno e quelle correlate alla continua somministrazione di farmaci riportati “nell’elenco allegato” ed a quelle relativa ai materiale di pronto consumo.

L’elenco allegato indica una spesa mensile per tali voci di euro 307,74, corredate da scontrini fiscali.

La Corte di appello ha disatteso le conclusioni del c.t.u senza alcuna adeguata motivazione, omettendo del tutto la valutazione dell’ingente mole di materiale probatorio relativo alle spese già sostenute.

Ha riconosciuto per spese sanitarie sostenute la somma di Euro 61.068,00, evidentemente relativa a spese non rimborsate dal servizio sanitario nazionale, omettendo di motivare perchè, a fronte di un accertata stabilizzazione del quadro clinico ed una accertata necessità delle medesime spese anche per il futuro secondo le valutazioni del c.t.u., tale voce del danno futuro non poteva essere risarcita.

4. Con il sesto motivo di ricorso viene denunziata violazione degli artt. 1123 e 1226 c.c. e dell’art. 41 c.p.c. in quanto il giudice di appello ha liquidato equitativamente un danno di Euro 15.000,00 per l’eliminazione delle barriere architettoniche senza tener conto che dalla c.t.u e dalla prova testimoniale risultava affrontata una spesa di L. 95.451.362.

Inoltre il giudice di merito ha negato il risarcimento nella misura richiesta sulla base de principio della necessità, quando ex art. 1223 c.c. è risarcibile il danno immediato e diretto in osservanza del principio di causalità di cui all’art. 41 c.p. 5. Con il settimo motivo viene denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ragione della mancata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio relativamente alla eliminazione delle barriere architettoniche.

6. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono fondati.

La Corte di appello ha ritenuto che non tutti i lavori di adattamento delle strutture dell’abitazione delle quali è stato chiesto il rimborso erano da ritenersi necessari ed indispensabili per la condizione di infermità di I..

Ha affermato che alcuni di essi rappresentano modifiche ed adattamenti effettuati dalla famiglia per migliorare le condizioni di vita del disabile ma non presentano il carattere della necessità.

Non avendo il c.t.u provveduto ad una quantificazione dei lavori effettivamente necessari, la Corte ha liquidato equitativamente per tale voce la somma di Euro 15.000,00 all’attualità.

6.1 La Corte di appello ha disatteso la conclusioni del c.t.u. ,che ha riconosciuto che tutti i lavori effettuati, elencati dettagliatamente, erano opportuni, necessari e giustificati, ed ha ridotto l’importo ad Euro 15.000,00 con valutazione equitativa.

La Corte, con il riferimento generico alla non necessità, ha omesso di motivare adeguatamente sull’individuazione effettiva dei lavori che riteneva non necessari e sul perchè di tale valutazione. Inoltre la valutazione equitativa del danno,peraltro priva dell’indicazione dei criteri utilizzati, non trova idonea giustificazione, potendo farsi ricorso a tale forma di liquidazione solo quando è impossibile o estremamente difficile la prova dell’entità del danno. Nel caso di specie tale impossibilità non ricorre, trattandosi di lavori già effettuati e di importi determinati in concreto.

La Corte ha rilevato che il c.t.u non aveva provveduto ad individuare i lavori effettivamente necessari,ma tale omissione dell’ausiliare del giudice poteva indurre la Corte a chiedere un chiarimento, ma non a valutare il danno in via equitativa.

6. E’ assorbito l’ottavo motivo con cui si denunzia l’erronea compensazione delle spese processuali del giudizio di appello. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che provvedere alla decisione in base ai principi enunciati ed alla liquidazione della spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito l’ottavo, e accoglie gli altri.

Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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