Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19128 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19128 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15658/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

LA CANTINACCIA E LE SUE 4 STAGIONI s.r.I., in persona del
legale rappresentante pro tempore, Luigi Portale, rappresentata e difesa, per
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe GIACONIA
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione;
– controricorrente –

-F

N

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 1371/17/2017 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

— in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2006
emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società
contribuente sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale che aveva
riguardato anche i movimenti bancari risultanti dal conto corrente alla
medesima intestato, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso,
avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria
regionale aveva accolto l’appello proposto dalla società contribuente
avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ed annullato l’atto
impositivo impugnato sulla rilevata violazione del contraddittorio
endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del
2000;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
—con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 sostenendo
che avevano errato i giudici di appello ad annullare l’avviso di accertamento
emesso nei confronti della società sul presupposto, nella specie
insussistente, dell’espletamento della verifica fiscale presso la sede destinata
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Rilevato che:

all’esercizio dell’attività della predetta società; secondo la ricorrente, invero,
«fatto pacifico in causa, come ben si può leggere nella sentenza impugnata,
è che nella presente fattispecie, l’Ufficio ha eseguito un’indagine bancariafinanziaria, regolarmente autorizzata, e non già una verifica fiscale in loco,
sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa indicata in

—il motivo è infondato e va rigettato;
— va preliminarmente rilevato, in fatto, che diversamente da quanto
sostenuto nel ricorso agenziale, non solo la CTR ma persino l’Ufficio nel
giudizio d’appello ha ammesso che quella espletata nel caso in esame è stato
un accertamento condotto non soltanto a tavolino, ma anche mediante
accesso nei locali della società ove «i funzionari hanno semplicemente
acquisito, in contraddittorio con la parte, la documentazione richiesta» (così
a pag. 6 della sentenza la CTR si riferisce alle difese espletate dall’Ufficio
appellante); a ciò aggiungasi che la controricorrente ha riprodotto nel
proprio atto di costituzione (alle pagg. 5 e 6), parte del contenuto del p.v.c.
redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate in cui, non solo si dà atto
dell’accesso effettuato presso la sede della società verificata su incarico del
Dirigente Capo Area Controlli dell’Agenzia delle entrate di Catania con
nota esibita in visione «alla Signora Cifalinò Grazia», «al fine di procedere
alla verifica della rispondenza dei dati degli estratti conto bancari trasmessi
dagli Istituti di credito su richiesta dello scrivente Ufficio ed i relativi conti
risultanti dalla contabilità della società», ma anche dell’informazione data
alla parte dei «60 giorni di tempo per presentare memorie contenenti
osservazioni e richieste agli Uffici competenti»;
— la correttezza della decisione assunta dalla CTR è quindi evidente,
non dubitandone neppure la ricorrente che ammette che una verifica fiscale
in loco è «sottoposta alle regole procedimentali imposte dalla normativa
indicata in rubrica» (ricorso, pag. 3);
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rubrica» (ricorso, pag. 3);

— d’altro canto, è consolidato in materia l’orientamento di questa Corte,
secondo cui «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve
essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine

un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto
termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno
deteuninato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’ufficio» (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013);
— va altresì ricordato che questa Corte (sent. n. 29143 del 2017, che
richiama Cass. n.15624 del 9/07/2014) ha affermato che le garanzie fissate
nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto
di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa,
ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della
documentazione. Principio questo confermato, direttamente e
indirettamente, dalla più recente Sezioni Unite civili di questa Corte n.
24823 del 2015 e ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con
la specificazione che «in tema di garanzie per il contribuente,
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decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato

l’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all’art. 12,
comma 7, della I. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di
accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi
compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di
documentazione, esclude l’ammissibilità della cd. “prova di non resistenza”»

equiparazione dell’ipotesi di consegna della documentazione contabile
spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene
eseguita la verifica a quella compiuta presso la sede della società e
successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione,
negli uffici dell’amministrazione, sussistendo l’obbligo del contraddittorio
preventivo solo in tale ultimo caso (Cass. n. 6219 del 2018);
— in estrema sintesi, il motivo di ricorso va rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre,
risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del
contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778
del 29/01/2016, Rv. 638714-01);

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle
spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 20/06/2018

(in senso analogo anche Cass. n. 1969 del 2017), ma anche ogni

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