Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19128 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12390-2019 R.G. proposto da:

B.C.G. nella qualità di titolare della AZIENDA

AGRICOLA L’UNICORNO DI B.C.G., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati Alberto Salvadori, Stefania Marchini e Sabrina Moglia,

domiciliata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Marinella Orlandi ed

elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 229,

presso lo studio dell’avvocato Giuliano Maria Pompa;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Brescia, depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Arrigo

Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha

chiesto l’accoglimento del regolamento.

 

Fatto

RITENUTO

Il Tribunale di Brescia, su ricorso della Azienda Agricola l’Unicorno di B.C.G., ingiungeva alla Regione Lombardia di pagare l’importo di Euro 122.873,75, oltre accessori, a titolo di contributo riconosciuto alla predetta Azienda Agricola nell’ambito del bando “Misura 311” per l’erogazione di incentivi pubblici a sostegno dello sviluppo dell’industria agricola.

Avverso il provvedimento monitorio la Regione Lombardia proponeva opposizione, deducendo che la Provincia di Brescia, con determina del dirigente del Settore Agricoltura, aveva dichiarato la decadenza dell’Azienda Agricola l’Unicorno dalla graduatoria e la relativa perdita del diritto all’incentivo.

La creditrice opposta si costituiva nel giudizio per resistere all’opposizione.

Nel frattempo, su ricorso della stessa Azienda Agricola l’Unicorno, il T.A.R. Lombardia, sezione distaccata di Brescia, annullava la determina dirigenziale di decadenza pronunciata dalla Provincia di Brescia. La sentenza del giudice amministrativo veniva appellata dalla Regione Lombardia.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia, rilevando che il giudizio amministrativo è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato, ha disposto la sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Avverso tale ordinanza la Azienda Agricola l’Unicorno ha proposto regolamento di competenza. La Regione Lombardia ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 42 c.p.c., comma 5.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è fondato.

Infatti, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018, Rv. 649653 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 – 01).

In applicazione dell’enunciato principio, il provvedimento con cui il Tribunale di Brescia ha disposto la sospensione della causa civile in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al giudice amministrativo è illegittimo e il processo deve proseguire, previa riassunzione nei termini di legge.

Le spese seguono la soccombenza, con l’avvertenza che, in tema di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, poichè quando la questione oggetto del giudizio ha rilievo meramente processuale non può trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal Ministero della Giustizia D.M. n. 55 del 2014, art. 5 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

P.Q.M.

dispone la prosecuzione del processo.

Condanna la Regione Lombardia al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del regolamento di competenza, che liquida in Euro 2.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 settembre 2020

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