Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19128 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 489/2006, proposto da:

F.S. e T.S., di seguito “Contribuenti”,

rappresentati e difesi dagli avv. D’ACUNTI Carlo Mario e Pier Luigi

Lorenti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Via Monte

Zebio 32, Roma;

– ricorrenti –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”,

in persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 21 aprile 2005, n. 43/32/05, depositata il 22 giugno 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 1

giugno 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Stefano D’Acunti, delegato dall’avv. Carlo Mario

D’Acunti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

Il 20 dicembre 2005 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso dei Contribuenti per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dei Contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 315/06/2004, che aveva rigettato i loro ricorsi contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’IVA, dell’Irpef, del CSSN (Contributo per il Servizio sanitario nazionale) e della tassa per l’Europa del 1996.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 2 dicembre 2001 è notificato ai Contribuenti l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’IVA, dell’Irpef, del CSSN e della tassa per l’Europa del 1996, emesso in applicazione dei parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 546, art. 3, commi 181 e 183, con il quale si riscontra uno scostamento per L. 97.864.000 tra il reddito dichiarato e quello presuntivo parametrico;

b) il ricorso dei Contribuenti, che adducono il fatto che nel 1996 il loro esercizio commerciale per la vendita di prodotti di profumeria si è allagato, determinando una perdita netta per danni alla merce di L. 83.700.000 e producono lettere del Comune di Roma attestanti l’avvenuto risarcimento per L. 177.000.000, è rigettato dalla CTP;

c) i Contribuenti propongono un appello, del quale la CTR così riferisce: “A fronte del maggior ricavo per L. 97.891.000 l’esibita documentazione aveva dimostrato la prova contraria all’accertamento impugnato. Infatti il danno subito dal contribuente per circa L. 177 milioni risultava documentato dalla perizia di parte e solo parzialmente risarcito dal Comune attraverso l’erogazione di L. 39.270.934. Per tali motivi chiede l’annullamento della sentenza impugnata in quanto viziata da inesistenza di motivazione contrastante con la documentazione esibita dalla contribuente”;

d) l’appello dei Contribuenti è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: il Collegio “preliminarmente osserva che il Comune di Roma ha risarcito i contribuenti, a fronte dei danni subiti, con l’importo di L. 39.270.934. Anche se i contribuenti hanno ritenuto tale importo non congruo rispetto ai danni subiti non è stato chiarito in che misura l’importo riconosciuto dal Comune di Roma è stato attribuito in virtù di una perizia effettuata dallo stesso Comune di Roma. In assenza di tale documentazione questo Collegio ritiene che il Comune di Roma, prima di riconoscere gli importi dovuti, abbia condotto una verifica dei danni cagionati dal nubifragio e solo dopo l’avvenuta quantificazione ha equamente risarcito i soggetti danneggiati”.

4. Il ricorso per cassazione dei Contribuenti è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese.

5. Le intimate autorità non si costituiscono in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto su un punto decisivo della controversia, in relazione alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, e all’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., in correlazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

6.1.2. Secondo i ricorrenti “la materia del contendere verteva sulla legittimità o meno dell’applicazione dei cosiddetti parametri di cui alla legge n. 549/1995 … e del conseguente D.P.C.M. 29 gennaio 1996, all’attività di impresa,… a confronto delle prove documentali dai Contribuenti versati in atti”. La CTR, invece, avrebbe omesso di valutare se i Contribuente avessero fornito la prova contraria rispetto ai criteri presuntivi di reddito accertati dall’Ufficio.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per violazione del disposto degli art. 112, 115 116 e 117 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c.”.

7.1.2. Secondo i Contribuenti la sentenza d’appello sarebbe fornita di una motivazione illogica, perchè la CTR avrebbe deciso la controversia sulla base dell’inesistenza di una “prova” inesistente – la perizia effettuata dal Comune di Roma, non proposta dalle parti, che non ne disporrebbero e che, comunque, non sarebbe pertinente al thema decidendum, il quale sarebbe quello della legittimità dell’applicazione dei parametri alla loro impresa familiare.

7.2. I ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, perchè, premesso che il Comune di Roma non era parte in causa, che i ricorrenti sin dal loro primo atto difensivo hanno dato atto di aver ricevuto dal Comune un parziale risarcimento dei danni subiti …, risulta di tutta evidenza, e addirittura stupefacente, l’incongruenza della motivazione con il thema decidendum ……”.

8. L’esame congiunto dei due motivi d’impugnazione.

8.1. I due motivi sono strettamente connessi, perchè denunciano lo stesso vizio della sentenza impugnata, e meritano, perciò, un esame congiunto.

8.2.1 motivi sono fondati, perchè la CTR si limita, nella motivazione della sua sentenza, a considerare la relazione del risarcimento del Comune dei danni subiti dai Contribuenti per l’allagamento del loro negozio, senza accertare la connessione esistente tra i fatti addotti dai Contribuenti e l’ammontare effettivo del loro reddito. Infatti, secondo quanto riferisca la stessa CTR nella parte della sentenza che s’è qui riprodotta testualmente nel par. 3.c), i Contribuenti hanno esibito dei documenti e hanno addotto fatti ulteriori rispetto al risarcimento del Comune, ma tali fatti non sono stati presi in considerazione e non sono stati rapportati al reddito conseguito e a quello accertato.

9. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, che, oltre ad effettuare un idoneo accertamento dei fatti e ad adottare una loro valutazione sostenuta da motivazione immune da vizi, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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