Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19127 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati PECCHIOLI

PAOLO, DE DONNO DONATELLA giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) (già LA FONDIARIA ASSICURAZIONI

S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

S.A., S.G., F.M.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 693/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/04/2008 R.G.N. 1582/2005 e 1441/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PECCHIOLI PAOLO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

S.A., F.M. e S.G., nella rispettiva qualità di genitori e di sorella di Si.Gi., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze P. V. e la compagnia di assicurazione La Fondiaria, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto, deceduto a seguito di un incidente stradale la cui responsabilità era stata attribuita, in sede di giudizio penale irrevocabile, per il 75% al P. e per il restante 25% alla vittima. Il P., nel costituirsi, propose tempestiva domanda di mala gestio nei confronti della compagnia di assicurazione, sostenendo che il massimale di L. 100 milioni sarebbe risultato sufficiente, se tempestivamente versato, a risarcire integralmente i danneggiati.

La Fondiaria, nel costituirsi a sua volta, depositò banco iudicis una somma pari al residuo del massimale di polizza, pari a L. 76.820.000, avendo già versato agli eredi S. circa L. 29 milioni a titolo di provvisionale (cui era stata condannata in sede di giudizio penale di primo grado). Il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 286.416.000, limitando, peraltro, la responsabilità dell’assicuratore alla rivalutazione e a gli interessi sulla somma di 78 milioni.

La compagnia assicuratrice rinunciò alla sentenza, mentre le altre parti proposero appello, cui La Fondiaria resistette con impugnazione incidentale.

La corte di appello di Firenze dichiarò inammissibili i gravami, ritenendo che l’ordinanza ex art. 186 quater non avesse acquistato efficacia di sentenza impugnabile per essere stata oggetto di rinuncia soltanto parziale.

Tale statuizione venne cassata da questa corte di legittimità sul presupposto della ammissibilità dell’ordinanza post-istruttoria e della sua impugnabilità – nei processi cumulativi – anche in caso di rinuncia soltanto parziale (da parte, cioè, soltanto di uno o di alcuni dei destinatari del provvedimento) alla sentenza.

La causa venne tempestivamente riassunta dal P..

Nelle more, e, a seguito della sentenza di appello, gli attori avevano “riattivato” il procedimento in primo grado, ove l’adito tribunale, con sentenza 29.3.2006, nel confermare la liquidazione del danno dell’ordinanza pos-istruttoria salva modifica della decorrenza degli interessi, accolse la domanda di mala gestio dell’assicurato, condannando La Fondiaria a tenere quest’ultimo indenne da quanto obbligato a versare ai danneggiati.

La sentenza venne appellata in via principale dalla compagnia di assicurazioni e in via incidentale dagli eredi S. e dal P..

Le due cause vennero riunite su richiesta delle parti e decise nel marzo del 2007 con sentenza della corte di appello di Firenze, la quale:

dichiarò la nullità della sentenza 29.3.2006 del tribunale di Firenze;

conferme l’ordinanza ex art. 186 quater del GI del medesimo tribunale;

compensò integralmente le spese di tutte le fasi e i gradi di giudizio successivi alla pronuncia del predetto provvedimento.

La sentenza è stata impugnata da P.V. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1218, 1223 c.c.; contraddittoria motivazione circa la valutazione della responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato.

Il motivo, che pone al collegio la complessa (ma ampiamente esplorata dalla giurisprudenza di legittimità) questione della mala gestio dell’assicuratore, è fondato, sia pur solo parzialmente.

Deve, peraltro, essere esaminata, in limine – e preliminarmente rigettata – l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente, motivo il cui esame va peraltro limitato al denunciato vizio di violazione di legge, giusta un procedimento di ermeneutica processuale che potrebbe non arbitrariamente definirsi di “conversione sostanziale” del motivo di ricorso volta che esso contenga contestuali denunce di violazione di legge e difetto di motivazione: rimedio sanante che, in analogia con quanto dettato dal legislatore in tema di nullità negoziale, consente di attribuire all’atto nullo valenza ed efficacia minore e più limitata, ove in esso ricorrano i requisiti di validità – nella specie, rectius, di ammissibilità – della factispecies minor in cui la conversione si sostanzia.

Va conseguentemente omesso l’esame del lamentato vizio di motivazione, precluso al collegio (alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa corte in subiecta materia) se condotto in sincronia con l’analisi della (contestualmente denunciata) violazione di legge. La denuncia di tale violazione si conclude, nella specie, con la formulazione di un duplice quesito che il collegio ritiene sufficientemente esplicativo della questione di diritto sottoposta all’esame della corte e altrettanto sufficientemente funzionale alla pronuncia della regula iuris auspicata dal ricorrente.

Il suo esame, nei limiti ora indicati, deve pertanto ritenersi ammissibile, sia pur in soltanto in parte qua.

La questione della mala gestio, propria e impropria, è stata da tempo oggetto di approfondita analisi da parte di questa corte (ex permultis, Cass. 10725 del 2003; 11908 e 22317 del 2008) che, confermando, anche di recente (Cass. 1083 del 2011) , il proprio, consolidato orientamento, ha avuto modo di riaffermare che, mentre la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c. – in quanto obbligazione da ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria (e dunque, da un lato, trova il suo unico presupposto nella mora, dall’altro, richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi di mora) -, quella nei confronti del danneggiante/assicurato (la quale, già di per sè non incontra il limite rappresentato dal massimale di polizza) si colloca nell’orbita della disciplina della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex art. 1218 c.c. in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede, onde la responsabilità dell’assicuratore postula la mera allegazione di comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del quantum risarcitorio dovuto alla controparte (danneggiante/assicurato) sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell’assicurato verso il danneggiato. Tali colpevoli comportamenti sono dettagliatamente e significativamente enucleati, nella specie, dal giudice territoriale, che ha poi applicato alla fattispecie una regula iuris del tutto erronea, indiscussa risultando, nella specie, la responsabilità da inadempimento dell’assicuratore/debitore della prestazione alla luce del rapporto negoziale assicuratore/assicurato, avendo il primo provveduto a corrispondere il residuo massimale (pari a circa i 2/3 di quello complessivo) a distanza di ben 9 anni dal versamento (peraltro, imposto ex lege) dell’importo della provvisionale assegnata in sede penale.

Ne consegue, da un canto, che, alla luce della regola generale di cui all’art. 1218 c.c., accertato l’inadempimento del debitore, grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza di cause di esonero dalla responsabilità (Cass. ss. uu. 13533/2001), limitandosi quello del creditore alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento medesimo; dall’altro, che il danno subito dall’assicurato è risarcibile, in conseguenza dell’inadempimento del contratto di assicurazione derivante dal colpevole ritardo con cui sia stato messo a disposizione del danneggiato il massimale di polizza, anche oltre i limiti di detto massimale, anche se entro e non oltre 1 limi ti dell’incidenza di tale, colpevole ritardo.

A tali principi di diritto non risulta essersi attenuta la corte toscana.

A tali principi dovrà, viceversa, dare attuazione il giudice del rinvio.

Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa la quantificazione del risarcimento dovuto alla famiglia S.. Il motivo è solo in parte fondato.

Inammissibile per patente genericità la censura di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla determinazione quantitativa del danno morale (del tutto congruamente argomentata dal giudice del merito con riferimento alle tabelle in uso presso quel distretto giudiziario tenuto conto dell’età della vittima e della sua – non contestata – coabitazione con i genitori), appare di converso fondata la doglianza relativa alla totale assenza di qualsivoglia indicazione circa i criteri di calcolo complessivo del quantum debeatur e dei relativi interessi, che andranno computati giusta i criteri indicati dalle sezioni unite di questa corte regolatrice con la sentenza 1712/1995.

Il ricorso è pertanto accolto, nei limiti di cui in motivazione, tanto nel primo che nel secondo motivo. La sentenze impugnata deve essere conseguentemente cassata in relazione ai motivi accolti entro i limiti di tale accoglimento.

Il procedimento è rinviato alla corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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