Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19127 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19127 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11598/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

PARADISO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Fernando Paradiso, rappresentata e difesa, per procura in calce al
controricorso, dall’avv. Pietro CHIODO ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, al corso Mazzini, n. 74, presso lo studio legale del predetto
difensore;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 3167/02/2016 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:

due motivi, cui replica l’intimato con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della
Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione
finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello,
dichiarava, ai sensi degli arti. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992,
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva annullato un
avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette ed IVA con
riferimento all’anno d’imposta 2005 sulla scorta delle risultanze di un
p.v.c. redatto dalla G.d.F. dal quale emergeva il coinvolgimento della
predetta società contribuente in operazioni soggettivamente inesistenti.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380

bis cod. proc. civ. risulta regolatinente costituito il contraddittorio.
3. 11 Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che:
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso agenziale perché carente della procura speciale, che è palesemente
infondata e va rigettata in quanto collide con il principio giurisprudenziale,
più volte ribadito da questa Corte, secondo cui «in tema di contenzioso
tributario, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza
in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43
2

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a

del T.U. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra a
tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra
Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente
interno» (Cass. n. 13156 del 2014; conf. Cass. n. 1308 del 1990 e n. 10374
del 2008).

comma, n. 4, cod. proc. civ., è incentrato sulla violazione degli artt. 22,
comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 14, 17 e 33 del D.M.
09/04/2001, di «Approvazione delle condizioni generali del servizio
postale». Lamenta la ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto
quale causa di inammissibilità dell’appello il mancato deposito della
ricevuta di spedizione dell’atto medesimo.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la
violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2,
d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata là
dove aveva ritenuto inidonea a consentire la verifica della tempestività
della costituzione in appello l’elenco delle raccomandate presentate
all’ufficio postale, recante il codice a barre ed il timbro datario dell’ufficio
(riportante la data del 17/05/2013), depositata in giudizio.
4. I motivo, che vanno esaminati congiuntamente attesa la loro
stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.
5. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta pacificamente
dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di en-or in

procedendo — cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del
2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di
questa Sottosezione) e per stessa ammissione delle parti (pag 4 del ricorso
e del controricorso) che la sentenza della CTP di Catanzaro n.
348/01/2012 venne pubblicata in data 03/12/2012, che l’appello venne
notificato in data 20/05/2013, e che l’appellante provvide, in data
3

2. Il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo

11/06/2013 — e, quindi, tempestivamente, entro il tennine di cui all’art. 22
d.lgs. n. 546 del 1992 — al deposito nella segreteria della (.71’R del ricorso in
appello corredato dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
5.1. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la
statuizione impugnata, là dove la CFR sostiene che il mancato deposito

data costituisce ragione di inammissibilità del medesimo, in quanto non
consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio
dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal
Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del
2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel
processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie),
che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta
del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il temine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero
con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di
ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non
idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica
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della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale

della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai
fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente
se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta
entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della
sentenza».

resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate
pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di
costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in
base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di
ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al
recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto
o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva
consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al
destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495
del 2017).
5.3. Circostanza, questa, che nel caso di specie è comprovata
dall’avvenuta notifica dell’atto di appello in data 20/05/2013, ovvero ben
prima della scadenza, in data 03/06/2013, del termine lungo semestrale di
cui all’art. 327 cod. proc. civ. applicabile ratione tempotis — nella versione
introdotta con legge n. 69 del 2009 (applicabile ai ricorsi depositati dopo il
4 luglio 2009), essendo stati i ricorsi di primo grado, successivamente
riuniti, proposti successivamente a tale data (è la stessa controricorrente ad
affermare che gli avvisi di accertamento impugnati le sono stati notificati
in data 7/12/2011) — con conseguente esito positivo della “prova di
resistenza” di cui si è detto sopra.
6. A quanto detto deve peraltro aggiungersi che la tempestività
dell’impugnazione avrebbe dovuto essere desunta anche dalla
distinta/elenco delle raccomandate presentate all’ufficio postale per la
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5.2 Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di

spedizione, comprendente quella oggetto del presente giudizio, in quanto
riportante il timbro datano dell’ufficio riportante la data del 17/05/2013
(anteriore quindi alla scadenza del termine ex art. 327 cod. proc. civ.),
trattandosi di atto equipollente alla ricevuta di spedizione (Cass. Sez. U.
citate,

5 5.10 e 5.11; in termini anche Cass. n. 22878 del 2017, n. 24568 del
7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza

impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR,
in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese
del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20/06/2018
l Presidente
o CURZIO
f”)

2014 e n. 7312 del 2016).

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