Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19127 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8317-2019 R.G. proposto da:

XY3 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rosario Monterisi ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via Silla 7, presso lo studio

dell’avvocato Manuela Olivieri;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Benini e

Pietro Suaria, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 720/2019 del

Tribunale di Bari, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Arrigo

Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la

competenza arbitrale in ordine alla cognizione della controversia

indicata in premessa.

 

Fatto

RITENUTO

L.A. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti della XY3 s.r.l. dell’importo di Euro 257.352,52, oltre accessori, a titolo di royalties per licenza d’uso di un marchio. La XY3 s.r.l. opponeva il provvedimento monitorio, deducendo in via preliminare l’esistenza di una clausola compromissoria. Il L. si costituiva in giudizio per resistere all’opposizione.

Il Tribunale, dopo aver sottoposto la questione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore della sezione specializzata in materia di imprese del medesimo Tribunale.

Avverso tale pronuncia la XY3 s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Il L. ha presentato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

La società ricorrente deduce la violazione degli artt. 38,112,276, comma 2, e 819-ter c.p.c., nonchè degli artt. 24,25 e 111 Cost. Osserva, in particolare, che il Tribunale di Bari, anzichè declinare la propria competenza nei confronti della sezione specializzata in materia di imprese, avrebbe dovuto rilevare che la controversa era devoluta in arbitri ai sensi del patto n. 18 intercorso fra le parti in data 12 aprile 2013.

Siffatto regolamento è inammissibile.

La decisione adottata dal Tribunale, infatti, non contiene una pronuncia sulla competenza, in quanto.z, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019, Rv. 654837 – 01).

Il provvedimento fatto oggetto di reclamo, pertanto, pur assumendo la veste formale di sentenza, è di natura meramente ordinaria ed è insuscettibile di essere impugnato mediante regolamento di competenza. Del resto, dalla lettura della sentenza risulta chiaramente la circostanza che il Tribunale non ha inteso esaminare la questione della competenza arbitrale, rimettendone la soluzione alla sezione specializzata (“detta questione (quella relativa alla “incompetenza funzionale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale delle Imprese”) appare preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra proposta (anche perchè la questione relativa alla clausola compromissoria ha valore di merito come da tempo chiarito Cass. SS. UU. 6349/03)”).

Dunque, impregiudicata la questione della compromissione in arbitri, la relativa eccezione dovrà essere riproposta innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa. Solo in caso di provvedimento negativo adottato in quella sede, la parte interessata potrà adire questa Corte.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tuttavia, considerate le ragioni della decisione e la circostanza che l’equivoco tenore del provvedimento del Tribunale ha certamente concorso a determinare la parte nella proposizione del presente regolamento, si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.

Ricorrono, comunque, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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