Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19126 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19126 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9103/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

TORNERIA MECCANICA TREZZO s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– inimata –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso la sentenza n. 5097/38/2016 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

LuciarrI.

Rilevato che:
— in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2007, notificato in data
08/01/2014, con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla
Torneria Meccanica Trezzo s.r.l. l’utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti, con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole
sentenza di primo grado e confermava l’annullamento del predetto atto
impositivo sostenendo la non applicabilità alla fattispecie del raddoppio
dei tennini di accertamento per essere stata effettuata la comunicazione
della notitia criminis solo in data 28/02/2014, successivamente alla notifica
dell’avviso di accertamento e «ben oltre [i] termini ordinari di decadenza
dell’azione accertatrice»;
—per la cassazione della sentenza di appello ricorre con unico motivo
l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimata;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380

bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
Considerato che:
—è fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la difesa erariale,
deducendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223
2

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio

del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, 43
d.P.R. n. 600 del 1973, 2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 128 del 2015 e 1,
comma 132, legge n. 208 del 2015, lamenta che la CTR aveva
erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il raddoppio dei
termini di accertamento per essere stata effettuata la comunicazione della

virtù dell’erronea applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla
disposizione di cui alla legge n. 208 del 2015, sopra citata;
— secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di
accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600
del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per VIVA, nella
versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di
seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di
denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini
di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella
sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di
accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte
dall’art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la
disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2
del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati»
(Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016);
— nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che
«non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo
termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di
reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del
funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice;
b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di
estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta
3

notitia criminis dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento, in

archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione
penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la
formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una
sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche
in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e

16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di
modifiche che hanno riguardato la disciplina dei tetinini prescritti per
l’accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento
relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31
dicembre 2016 siano stati già notificati — come nel caso in esame, in cui
l’atto impositivo risulta notificato in data 08/01/2014 — si applica la
disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato
modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente
salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in
vigore del predetto decreto;
— pertanto, con riferimento ad avviso di accertamento emesso e
notificato nell’anno 2014, come nel caso in esame, è del tutto indifferente
la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato, e
persino l’omissione della comunicazione, perché ciò che assume rilevanza
ai predetti fini è la circostanza — sub pecie sussistente e, comunque, non
contestata — che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche
penalmente rilevanti;
— il ricorso va, in definitiva, accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni rimaste
assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità;

4

processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità

Così deciso in Roma il 20/06/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA