Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19126 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7727-2019 R.G. proposto da:

SA.GE. INVEST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorillo Vincenzo,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.C., D.P.C.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Salerno depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo

D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha

chiesto l’accoglimento del presente regolamento, indicando quale

giudice competente a conoscere la controversia il Tribunale di

Salerno.

 

Fatto

RITENUTO

La SA.GE. Invest s.r.l., locatrice di un immobile sito in (OMISSIS), ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo a titolo di canoni insoluti per l’importo complessivo di Euro 2.010,00 nei confronti dei conduttori S.C. e D.P.C..

Costoro proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo fra l’altro l’incompetenza per valore del Tribunale, in favore del giudice di pace.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente il giudice di pace, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna della SA.GE. Invest s.r.l. al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 1, nella parte in cui esclude dalla competenza per materia del giudice di pace le cause relative a beni immobili.

In particolare, osserva che il Tribunale ha ritenuto che le cause aventi ad oggetto l’adempimento di canoni di locazione immobiliare non sarebbero qualificabili come relative ad un bene immobile, in quanto, nella misura in cui non venga in contestazione l’esistenza o la validità del rapporto contrattuale, una simile domanda avrebbe ad oggetto semplicemente la condanna al pagamento di obbligazioni pecuniarie.

Invece, ad opinione della ricorrente, le cause relative alle locazioni di beni immobili appartengono, in ogni caso, dalla competenza per materia del tribunale.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato – anche di recente – che tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perchè, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 49, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019, Rv. 654880 – 01). Pertanto, anche per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorchè di importo non eccedente il limite di cinquemila Euro di cui all’art. 7 c.p.c., comma 1, resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale (Sez. 3, Sentenza n. 28041 del 31/10/2019, Rv. 655582 01).

Di conseguenza, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Salerno.

Le spese seguono la soccombenza, con l’avvertenza che; in tema di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, poichè quando la questione oggetto del giudizio ha rilievo meramente processuale non può trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, art. 5 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Salerno.

Condanna S.C. e D.P.C. in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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