Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19126 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18477-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1100/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di L.M.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che, pur essendosi la L. avvalsa del pagamento agevolato della sanzione, il pagamento medesimo non avrebbe comportato acquiescenza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, trattandosi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni, subordinatamente alla rinuncia al ricorso, il pagamento effettuato avrebbe reso irretrattabile non solo il profilo sanzionatorio, ma anche la stessa imposta;

che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 in riferimento all’art. 67, comma 1, lett. a) TUIR, ex art. 360 c.p.c., n. 3, negando un qualche scostamento dell’Ufficio rispetto alle regole di leale collaborazione, nè sussistendo elementi per la deroga alla disciplina di determinazione della plusvalenza tassabile;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è fondato;

che, invero, in materia di violazioni di norme tributarie, l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, sicchè, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alle imposte, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate (Sez. 6-5, n. 18740 del 22/09/2015; Sez. 5, n. 26740 del 29/11/2013);

che, d’altronde, il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo (Sez. 6-5, n. 18900 del 26/09/2016);

che anche il secondo motivo è fondato, giacchè, in tema d’imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7 non limita il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, come si evince dallo stesso art. 7, comma 6, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale (Sez. 6-5, n. 19465 del 30/09/2016);

che la CTR non si è adeguata ai predetti principi; che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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