Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19125 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17625-2012 proposto da:

COMUNE DI PORDENONE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

In ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO

con studio in LECCE VIA DEI PROTONOBILISSIMI 8, (avviso postale ex

art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI

36, presso lo studio dell’avvocato ELENA LORETI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCO VAMPA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIARELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 1/1/12 depositata il 10.1.2012, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli accoglieva l’appello proposto dalla sig.ra V.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone n. 20/04/2010, annullando gli avvisi di accertamento ICI per gli anni (OMISSIS) relativamente ad un’area di mq 3880, di cui mq 2930 edificabili, posseduta al 50%.

La Commissione tributaria regionale rilevava la natura pertinenziale dell’area in base alla documentazione fotografica prodotta ed alla provenienza per successione ereditaria dell’immobile, in parte rimasto ancora in proprietà indivisa col fratello, ritenendo irrilevante l’assenza di comunicazione al Comune della natura pertinenziale dell’area.

Il Comune di Pordenone impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto l’abitazione cui l’area sarebbe asservita non era di proprietà della contribuente ma di proprietà esclusiva di altro soggetto, cioè V.L., mentre la destinazione a servizio o ornamento deve essere impressa al bene accessorio da colui che è proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene principale;

b) violazione e falsa applicazione dell’articolo due D.Lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, mancando la volontà di asservimento dell’immobile al fabbricato, espressa dal contribuente nella dichiarazione Ici, venendo altrimenti a mancare il requisito soggettivo richiesto dall’art. 817 c.c.;

c) insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla natura pertinenziale del terreno.

L’intimata si è costituito con controricorso, la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità della produzione documentale della contribuente allegata alla memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. in data 26.7.2016.

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile, in termini generali, la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011).

2. I motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La nozione di “pertinenza”, in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale contenuta nell’art. 817 c.c., cui il decreto ICI rinvia “sic et simpliciter”, recependone anche il regime sostanziale, per cui l’area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale. Pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo d’asservimento, rende irrilevante l’altra destinazione, siccome essa è strumentale a fini estranei al rapporto con la cosa principale.

Questa corte ha avuto anche modo di precisare (v. ad es. Cass. sez. 5, n. 6501 del 2005) che il regime in esame trova applicazione “solo se la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria” dell’art. 817 c.c., e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo).

Si tratta di un criterio, dunque, “fattuale” (cfr. ad es. Cass. sez. 5, n. 19161 del 2004) che impone una “indagine”, in sede di merito, al fine di accertare “un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”.

La CTR di Trieste ha escluso l’imponibilità ICI del bene caduto in comunione ereditaria tra i contribuenti, valorizzando il vincolo e la relazione pertinenziale del terreno con la villa di proprietà esclusiva di uno dei coeredi desumibile: 1. dalla provenienza per successione ereditaria del terreno e contestualmente della villa; 2. dall’oggettiva destinazione del fondo a migliore servizio e godimento del fabbricato; 3. dalla persistenza di un indubbio rapporto di accessorietà; 4. dalla dichiarazione del fratello della contribuente; 5. dall’impossibilità di configurare una destinazione diversa, posto che il 50% del terreno era comunque del proprietario della villa e il restante 50% della coerede; 6. Dai rilievi fotografici che riproducono lo stato dei luoghi.

La necessità della preventiva dichiarazione al Comune dell’esistenza di una pertinenza può essere superata dalla prova offerta dal contribuente, nel procedimento contenzioso instaurato per contestare la pretesa tributaria, della pertinenzialità dell’area stessa in forza di principi già espressi dalle Sezioni Unite, sia pure con riferimento alla dichiarazione dei redditi, trattandosi di omissione emendabile in sede giudiziale atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario (cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016).

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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