Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19125 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16579-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROCCO GIANCRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORTONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati

LORENZO DEL FEDERICO, VALERIA D’ILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 363/7/2016, depositata il 13 aprile 2016, notificata il 26 aprile 2016, la CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – ha respinto l’appello proposto dal sig. C.S. nei confronti del Comune di Ortona per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Chieti, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi per la ripresa a tassazione di ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente ad alcuni terreni ritenuti a vocazione edificatoria.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, erroneamente rubricati come due, cui resiste con controricorso il Comune.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea applicazione e/o interpretazione della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, artt. 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha escluso che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) del Comune di Ortona avesse comportato l’automatica caducazione della delibera di adozione del piano stesso da parte del Comune, di modo che le aree oggetto degli atti impositivi non potessero essere più ritenute fabbricabili secondo la previsione di piano, senza che quindi potessero nella fattispecie trovare applicazione i principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25505 e 25506 del 2006 e successiva giurisprudenza conforme.

Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Premesso che sono incontroversi i fatti storici posti a base della decisione impugnata e che possono riassumersi nell’intervenuto annullamento, con sentenze del TAR Abruzzo n. 550 e n. 557 del 2014, della delibera di approvazione del PRG per vizi propri del procedimento di approvazione, non essendo stato preceduto l’atto di approvazione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e dagli studi di micro zonizzazione sismica di cui alla L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5, il motivo – che si limita a prospettare come conseguenza automatica ex se dell’annullamento dell’atto di approvazione la caducazione del piano regolatore, quale atto presupposto – non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata e, in ogni caso, non dimostra l’erroneità in diritto delle conclusioni affermate rispetto alle circostanze fattuali dalle quali trae origine il relativo assunto, che, d’altronde, appare in linea con i principi espressi in materia dal giudice amministrativo.

Se, infatti, può affermarsi che necessariamente l’annullamento della delibera comunale di adozione del piano determini effetti automaticamente caducanti sul successivo provvedimento di approvazione (cfr., ad esempio, Cons. Stato sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3654; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703) non è altrettanto valida in assoluto la proposizione inversa, proprio in ragione dell’autonomia dei relativi procedimenti.

L’impugnazione del provvedimento di approvazione può, dunque, anche prescindere dalla prospettazione dei vizi propri dell’adozione del piano, e ciò è proprio quanto, come in fatto non è controverso, accaduto nella fattispecie in esame, dove l’annullamento della delibera di approvazione è avvenuta per l’omissione della c.d. VAS, che può intervenire sino all’approvazione del PRG, e della predisposizione degli studi di micro zonizzazione sismica di cui alla della L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5.

Deve, quindi, darsi atto della correttezza in diritto dell’affermazione del giudice tributario d’appello, laddove ha confermato la vocazione edificatoria come conferita dallo strumento urbanistico adottato dal Comune di Ortona, rimasto indenne dalla pronuncia rescindente del giudice amministrativo, che ha annullato soltanto il successivo e distinto atto conclusivo di approvazione.

Nella fattispecie in esame, date le circostanze sopra riportate in fatto, la censura è infondata nella sua premessa maggiore, la cui infondatezza finisce con il travolgere l’argomento consequenziale della pretesa, da parte ricorrente, non riferibilità alla fattispecie in esame del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le note sentenze 30 novembre 2006, n. 25505 e n. 25506, secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, principio di seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte Cass., 27 luglio 2007, n. 16174; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4091), in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale – sentenza n. 41/2008 -, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), rappresentata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, come convertito nella L. n. 248 del 2006, secondo cui “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, che aveva fatto seguito al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, nella L. n. 248 del 2005.

Resta salva, infatti, nella fattispecie in esame, la qualificazione delle aree in oggetto come fabbricabili, secondo la previsione di piano, non travolta dall’annullamento della delibera di approvazione per motivi afferenti al procedimento stesso di approvazione.

Questa Corte ha d’altronde già avuto modo di esprimersi in modo analogo con diverse pronunce rese in controversie similari (cfr. Cass. 17 luglio 2017, n. 17681; Cass. ord. nn. 16461 16462 del 2017; Cass. nn. 11062 e 11063 del 2017; Cass. 29 novembre 2016, n. 24309; Cass. 3 novembre 2016, n. 22247).

Del pari inammissibile è il secondo motivo, col quale il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,comma 1 lett. b). In realtà – anche a prescindere dalla non pertinenza della norma denunciata con la statuizione oggetto di censura, che attiene alla determinazione della base imponibile dell’ICI, segnatamente, con riferimento al valore delle aree fabbricabili, prevista dal citato decreto, art. 5, comma 5, nella censura parte ricorrente fa confluire considerazioni che, per un verso, ripropongono il motivo originario d’impugnazione con il quale il ricorrente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, per l’altro, senza il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, neppure invocato, sollecitano alla Corte una diversa valutazione rispetto al giudice di merito quanto alla congruità del valore di stima ricavato da relazione (allegata) di stima dell’Agenzia del Territorio, ciò che in questa sede è precluso (cfr., tra le molte, oltre alla già citata Cass. ord. n. 16461/17, Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2012, n. 5024).

Il terzo motivo, erroneamente rubricato come secondo, col quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, ripropone la doglianza relativa alla mancata comunicazione del nominativo del dirigente responsabile al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che avrebbe determinato, secondo il ricorrente, la nullità degli atti impugnati, è anch’esso inammissibile, laddove nell’esposizione dei fatti assume che la questione sarebbe stata ritenuta assorbita, avendo viceversa il giudice tributario d’appello espressamente pronunciato sulla questione medesima, risultando peraltro il motivo inammissibile anche in relazione al disposto dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo il giudice di merito pronunciato in conformità all’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 31 agosto 2017, n. 20628; Cass. 6 novembre 2009, n. 23582), senza che siano stati prospettati nuovi argomenti idonei a sollecitare un mutamento di detto indirizzo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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