Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19125 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 07/09/2010), n.19125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Caseificio cooperativo di Mareno di Piave s.c.a.r.l. ora incorporato

dalla Latteria di Soligo s.c.a. con sede in (OMISSIS),

elett.te dom.to in Roma, Via Monti Parioli 48, presso lo studio

dell’avvocato MARINI Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’avvocato Carlo Amato, per procura speciale a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Mareno di Piave, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio

dell’avvocato GIULIANI Francesco dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’avvocato Roberto Tieghi, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso e giusta decreto sindacale n. 14 del 10

ottobre 2006 e previa deliberazione giuntale n. 126 del 3 ottobre

2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/27/05 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, emessa il 20 settembre 2005, depositata il 7

febbraio 2006, R.G. 106/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 maggio 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Eugenio Della Salce (per delega avv.to Giuseppe

Marini) per la parte ricorrente;

udito l’Avvocato Roberto Esposito (per delega avv.to Francesco

Giuliani) per la parte controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Caseificio cooperativo di Mareno di Piave, società cooperativa a responsabilità limitata, proponeva opposizione agli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1996 al 1999 con i quali, rilevata la mancata presentazione, da parte del Caseificio, della dichiarazione I.C.I. relativa al fabbricato in cui è ubicato lo stabilimento della società cooperativa, veniva determinata l’imposta dovuta e applicate le sanzioni. La cooperativa contribuente riteneva esente dall’I.C.I. il fabbricato in questione perchè utilizzato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e quindi da considerarsi come fabbricato rurale ai fini dell’applicazione della L. n. 133 del 1994, art. 9. Eccepiva comunque il difetto di motivazione degli avvisi ed opponeva la infondatezza ed eccessiva onerosità dell’imposta di cui chiedeva subordinatamente la riduzione. Rilevava infine la mancata applicazione della continuazione ai fini della determinazione delle sanzioni.

Il Comune di Mareno di Piave si costituiva e contestava l’applicazione di esenzioni dall’I.C.I. per i fabbricati rurali.

Negava comunque che il fabbricato in questione avesse i requisiti di ruralità indicati dalla L. n. 133 del 1994, art. 9 e che la Cooperativa svolgesse attività di natura agricola. Rilevava la sufficiente motivazione degli avvisi e la inapplicabilità dell’istituto della continuazione.

La C.T.P. riuniva i ricorsi e li rigettava, compensando le spese.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha rilevato come nel caso delle cooperative, ai fini dell’esenzione, difetti il requisito (richiesto prima della riforma della normativa vigente introdotta dal D.P.R. n. 139 del 1998) dell’identità soggettiva ovverosia dell’identità fra possessore del fabbricato rurale e possessore del terreno agricolo cui il fabbricato risulti asservito.

Specificamente, nel caso in esame, ha rilevato la C.T.R., il fabbricato appartiene alla cooperativa mentre i terreni coltivati o destinati al pascolo del bestiame, da cui deriva il latte conferito, appartengono ai vari soci. Inoltre l’attività svolta dalla Cooperativa è da considerarsi di carattere industriale e commerciale e non agricola. Per quanto riguarda l’anno 1999, soggetto all’applicazione della disciplina introdotta dal D.P.R. n. 139 del 1998, la C.T.R. ha escluso l’esenzione ribadendo che i fabbricati, accatastati come caseificio, appartamento, negozio e autorimessa, non possono essere considerati come immobili asserviti o strumentali allo svolgimento di attività agricola, sottolineando la loro inclusione in catasto quali immobili urbani, quanto meno a partire dal 1988. La C.T.R. ha inoltre ritenuti infondati i motivi di gravame relativi alla dedotta nullità della costituzione in giudizio del Comune (a mezzo del funzionario responsabile dei tributi comunali delegato ad hoc dal Sindaco) e al difetto di motivazione degli avvisi anche in relazione all’applicazione delle sanzioni rispetto alla quale ha ritenuto insussistente il presupposto del carattere formale delle violazioni per l’applicazione della continuazione.

Ricorre per cassazione il Caseificio ora incorporato nella Latteria di Soligo s.c.a. che si affida a cinque motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Mareno di Piave.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione di legge e l’omessa motivazione. In particolare la violazione del D.L. n. 557 del 1993 e del D.P.R. n. 139 del 1998. Il motivo è incentrato sull’errata classificazione dei beni della Cooperativa e sulla loro erroneamente ritenuta assoggettabilità ad I.C.I. stante l’attività agricola da essa svolta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, e segg., e la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento elevati dal Comune di Mareno di Piave e la inosservanza dell’onere probatorio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè la mancata allegazione di atti.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16, 17, e la nullità delle sanzioni comminate.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, in merito all’illegittimità della costituzione in giudizio del Comune.

Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo.

Esaminando preliminarmente l’ultimo motivo, se ne rileva l’infondatezza: risulta dalla stessa sentenza impugnata, infatti, che il Comune di Mareno di Piave si è difeso in appello – peraltro in qualità di appellato – ricorrendo a un funzionario (dipendente da un altro Comune ma) addetto all’ufficio unico intercomunale dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana per il contenzioso tributario. La circostanza per cui il funzionario non fosse un dipendente del Comune di Mareno di Piave non ha procurato alcun danno alla società ricorrente e ha consentito al Comune di approntare una miglior difesa senza ricorrere a professionisti esterni. Il motivo di ricorso è quindi privo di interesse.

Prima di esaminare i primi due motivi, è opportuno premettere che la questione di fondo, con gli stessi proposta, è stata risolta da Cass., Sez. un., 18565/2009, secondo cui: “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti (D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, comma 1, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo, assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ad imposta”.

“In tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche egli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

A tale indirizzo il collegio intende dare continuità, anche in assenza di argomentazioni specifiche di segno contrario. Ed, al riguardo, superata quella parte della motivazione in cui si insiste sulla mancata corrispondenza tra pertinenza degli i terreni (dei singoli Soci) e soggetto tenuto al pagamento del tributo locale sul fabbricato (Cooperativa), decisivo risulta l’accertamento di fatto, contenuto nella stessa motivazione: “Dall’esame di quanto in atti (v.

planimetrie prodotte dalla ricorrente sub 7 del fascicolo di 1^ grado) emerge che i fabbricati in esame sono classificati in catasto, al più tardi dal 1988, come (OMISSIS) fabbricato a destinazione speciale di caseificio), (OMISSIS) (appartamento), (OMISSIS) (negozio), (OMISSIS) (autorimessa), ovvero trattasi cosi catastalmente censiti già prima della introduzione del Nuovo Catasto Fabbricati ad opera del D.L. n. 557 del 1993”. Da ciò il giudice del merito ha desunto il carattere strumentale degli immobili, ma non anche la loro ruralità, in mancanza di prova della destinazione ad attività agricola, al riguardo escludendo ogni valore ad un estratto dell’apparente statuto sociale, ritenuto insufficiente e comunque incerto.

Tale accertamento di merito, non adeguatamente impugnato ed addirittura sovrabbondante rispetto ai principi affermati dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, toglie ogni efficienza ai primi due mezzi di cassazione.

La terza censura è addirittura inammissibile: essa, che mostra il carattere della novità con riguardo al contenuto della sentenza impugnata, non indica, infatti, quali documenti si sarebbero dovuti allegare agli avvisi ed in quale modo la mancata allegazione abbia nuociuto alla difesa della società contribuente.

Parzialmente fondato è, infine, il quarto motivo.

Infondato quanto alla motivazione sull’an della applicazione delle sanzioni, dato che esse sono state irrogate contestualmente all’accertamento della mancata dichiarazione ICI per gli anni in questione e con applicazione del minimo della pena per ogni annualità, è invece meritevole di accoglimento per quanto concerne la mancata applicazione della continuazione dato che in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (e specificamente in materia di ICI), ai fini dell’applicazione dell’istituto della continuazione, il fatto che si tratti di diverse violazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, non solo non impedisce, ma rappresenta il paradigma legale della fattispecie (Cass. civ., sez. 5^, n. 15554 del 2 luglio 2009).

In tali sensi il motivo va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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