Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19125 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18403-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1719/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello di L.C.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro il diniego sull’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, seguendo l’interpretazione più favorevole per il contribuente, sarebbe bastato il pagamento della prima rata per ottenere la sanatoria della propria posizione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il beneficio del condono fiscale avrebbe potuto competere solo per effetto dell’integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateizzazione, dopo il completo versamento delle rate;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è fondato, giacchè il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 12 che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Sez. 6-5, n. 21416 del 24/10/2016; Sez. 6-5, n. 11669 del 07/06/2016);

che la CTR non si è adeguata ai principi di cui sopra;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA