Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19124 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29481-2018 R.G. proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicolò

Tartaglia 5, presso lo studio dell’avvocato Di Giovanni Alessandro,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mazzoni Paolo

e Pezzi Danilo;

– ricorrente –

contro

CASSA RAIFFEISEN TIROLO SOC. COOP A R.L.;

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

P.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolzano, depositata il

16/04/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO

La Cassa Raiffeisen Tirolo s.c.ar.l. sottoponeva ad espropriazione forzata un immobile, di proprietà di H.M., ricadente nel circondario del Tribunale di Bolzano. Nella procedura esecutiva intervenivano la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. e l’agente di riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (cui oggi è succeduta ex lege Agenzia delle Entrate Riscossione).

Con istanza del 28 marzo 2018 il debitore esecutato denunciava l’esistenza di vizi nell’avviso di vendita, consistenti nell’erronea indicazione, nella versione in lingua italiana, del numero di ruolo della procedura esecutiva, invece correttamente riportato nel testo in lingua tedesca.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 30 marzo 2018, rigettava l’istanza, rilevando che l’errore non sarebbe stato in grado di dar luogo alla presentazione di offerte non corrette, così come invece paventato dall’opponente, in quanto l’indicazione del numero di ruolo della procedura esecutiva non è elemento essenziale dell’offerta, la quale si identifica in base all’immobile cui si riferisce, negli avvisi in entrambe le lingue correttamente riportato e descritto. Il professionista delegato procedeva quindi alla vendita del bene pignorato, che veniva aggiudicato a P.M..

In data 9 aprile 2018 l’Hatzis proponeva ricorso ex art. 591-ter c.p.c. avverso l’atto del professionista delegato, chiedendo che il giudice dell’esecuzione dichiarasse la nullità dell’aggiudicazione, in base al già riferito errore contenuto nell’avviso di vendita.

Il giudice dell’esecuzione rigettava il ricorso.

Avverso tale statuizione il debitore ha proposto ricorso straordinario per cassazione, basato su un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione decide sul ricorso proposto dalle parti interessate avverso gli atti del professionista delegato è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Tale circostanza esclude la proponibilità del ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, che presuppone l’inesistenza di strumenti di impugnazione alternativi.

Peraltro, l’art. 591-ter c.p.c., comma 2, nella parte in cui dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.”, dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del professionista delegato, in relazione alle difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del professionista delegato. Pertanto, resta esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del professionista delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. Il rimedio, peraltro, non è esperibile neppure contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 – 01).

In particolare, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c., giacchè la stessa non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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