Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19124 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2698-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 21/04/08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione per la trattazione in camera di consiglio.

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale è stato riconosciuto il diritto del contribuente avvocato al rimborso dell’IRAP versata per gli anni in contestazione, in quanto il professionista nell’esercizio della libera professione spenderebbe solo la propria opera, essendo del tutto assente la spesa del personale e di modico valore i beni strumentali (quali il computer, il fax, l’autovettura) di cui risulta munito.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorso, con il quale, nell’unico motivo, si denuncia omessa motivazione in ordine al punto decisivo della ritenuta provata mancanza di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività professionale, nonostante la presenza, secondo la parte erariale, di notevoli importi per beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La censura – oltre che essere sprovvista di adeguato momento di sintesi – appare manifestamente infondata, in quanto la sentenza è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività libero professionale “protetta” è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quoad plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009). La sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, reso con la congrua e corretta motivazione sopra riportata, sicchè la censura si rivela manifestamente priva di pregio, dato che si limita a proporre un’inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96;

124/80).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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