Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19124 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18315-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FYRIGOS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello di S.M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di liquidazione ipotecaria e catastale, a seguito di revoca agevolazione prima casa;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato per quel che ancora interessa – che, essendo l’immobile classificato in categoria A7, il diniego delle agevolazioni sarebbe stato illegittimo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33 nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, parte 1, nota 2 bis, lett. a) e D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito rilevanza – ai fini dell’agevolazione invocata – alla sola categoria catastale, laddove il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella L. n. 118 del 1985) rinvierebbe ai parametri fissati dal D.M. 2 agosto 1969;

che l’intimato ha resistito;

che il motivo è fondato, giacchè il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 convertito con L. 5 aprile 1985, n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato D.M., mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale (Sez. 5, n. 8146 del 22/04/2016; Sez. 6-5, n. 22310 del 21/10/2014);

che la CTR non si è adeguata ai principi di cui sopra;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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