Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21564/2011 proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente della Direzione Finanze e

Politiche Tributarie, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GLORIA LAZZERI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ BAGNO MARY SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA NOCETTA 109,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE FORMIGONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO GIOVANNELLI giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

SEPI SPA, AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 42/08/10, depositata il 19.7.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Pisa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 26/01/08, che aveva accolto l’appello proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno (OMISSIS) annullando l’atto impugnato.

La Commissione tributaria regionale rilevava l’inammissibilità del ricorso per revocazione in forza di due ragioni: 1. omessa notifica alla SEPI s.p.a. parte nel giudizio di primo grado e di appello; 2. Esclusione di errore di fatto involgente un aspetto decisivo della sentenza, in quanto la rendita catastale, relativa agli stabilimenti balneari, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso per revocazione, sulla base delle emergenze di causa, non è stata determinata dall’Agenzia del Territorio ma dalla Delib. Comunale n. 215 del 2004.

Il Comune di Pisa impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando come in primo grado si fosse costituito solo il Comune quale ente impositore e non il concessionario della riscossione SEPI s.p.a., intervenuto volontariamente nel giudizio di revocazione, rilevando la contraddittorietà della motivazione non riuscendosi a capire, dalla motivazione, quale sarebbe l’altra parte processuale esclusa dalle notifiche.

b) violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 e violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come l’avviso di accertamento fosse stato emesso non sulla base della stima dell’Ufficio tecnico del Comune, ma sulla base di una regolare rendita, già stabilita dall’Agenzia del Territorio

c) insufficiente e contraddittoria motivazione,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo specificato la CTR le ragioni del proprio convincimento.

La società si è costituita con controricorso, il Comune ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione per tardiva proposizione dello stesso, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 19.7.2010 e il ricorso notificato il 7.9.2011, entro un anno – maggiorato della sospensione feriale dal suo deposito, trattandosi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09.

2. Ancorchè astrattamente fondato il primo motivo di ricorso relativo alla mancata notificazione dell’impugnazione al concessionario della riscossione SEPI s.p.a. che aveva partecipato al giudizio di primo grado, va tuttavia rilevato che la SEPI s.p.a. è intervenuta volontariamente nel giudizio di revocazione e non ha sollevato alcuna eccezione di nullità nel presente giudizio, dovendosi ritenere sanato l’originario vizio.

3. Il ricorso è comunque, anche infondato nel merito non essendo stata fornita, con riferimento al secondo motivo, la prova del travisamento del fatto, in contrasto con gli elementi acquisiti al giudizio, da parte sia dei giudici di appello che della revocazione (che hanno affermato che la rendita catastale non è stata determinata dall’Agenzia del Territorio ma dalla delibera comunale n. 215/2004) avendo il ricorrente anche affermato in ricorso (pag. 10) che “l’amministrazione comunale, pertanto, non ha violato il principio di irretroattività dell’atto amministrativo, nel calcolare l’Ici per l’anno di imposta (OMISSIS) sulla base della rendita messa in atti stabilità dall’Agenzia del Territorio in data 15.12.2005”, confermando, implicitamente che all’epoca della Delib. (anno 2004) l’Agenzia del territorio non aveva ancora emesso la rendita.

Specifica, infatti, il Comune che “il titolare dello stabilimento balneare ha presentato una richiesta di variazione catastale in data (OMISSIS) a seguito dell’ampliamento dei propri fabbricati….è vero che l’Agenzia del Territorio ha messo in atti la variazione solo nell’anno 2005, tuttavia la rendita e il classamento in D/8 hanno efficacia dall’anno successivo alla variazione catastale avvenuta nel 1988…”.

Va rilevato che non è censurabile, ex art. 395 c.p.c., n. 4), quale errore di fatto, la erronea valutazione circa la qualificazione del fatto medesimo (nel caso di specie conseguente alla mancata emissione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio) (cfr Cass.Ord., Sez. 6, 09/09/2014, n. 18977)

Infatti nel caso in cui, in tema di ICI, il contribuente, dopo aver calcolato l’imposta sulla base della rendita catastale presuntiva, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4, si sia avvalso, entro il 31 dicembre 1999, della facoltà di proporre la rendita ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (seguendo, cioè, la c.d. procedura “DOCFA”), legittimamente il Comune procede al recupero della maggior imposta mediante emissione dell’avviso di liquidazione odi accertamento (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009) anche a prescindere dall’accertamento della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio.

Tale censura, attenendo a profili di diritto, avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso per cassazione e non con la revocazione, trattandosi, peraltro, di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, con un ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso per revocazione.

Il terzo motivo rimane assorbito.

Va, quindi, accolto il primo motivo, rigettato il secondo, assorbito il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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