Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

GIANALBERTO FERRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBATO

MICHELE ANTONIO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati POSITANO ANTONIO, ANGELO SANSONE giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 694/2004 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIANALBERTO FERRETTI (per delega dell’Avv. MICHELE

ANTONIO BARBATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/11/2004 il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri A. e G. F. nei confronti della pronunzia del Giud. pace Vallo della Lucania 20/12/1994, avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’Ape Piaggio 50 di proprietà del primo e condotta dal secondo e la Vespa 50 condotta dal proprietario sig. L.A., e nella contumacia dei G., dichiarava la nullità della notificazione del giudizio di primo grado, rimettendo la causa avanti al giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso i G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti di tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Emerge dagli atti che l’impugnata sentenza è stata pubblicata in data 18/11/2004, laddove il ricorso risulta notificato agli odierni controricorrenti solo il 30/3/2006, e pertanto oltre il termine c.d.

lungo ex art. 327 c.p.c., nella specie spirato il 3/1/2006.

Nè è nel caso applicabile l’art. 372 c.p.c., comma 2, atteso che nulla viene dal ricorrente, rimasto contumace in grado d’appello, dedotto ed allegato, e a fortiori provato (anche per presunzioni: v.

Cass., 14/9/2007, n. 19225; Cass., 2/12/2005, n. 26261. In ordine all’operatività della prova per presunzioni v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 12/6/2006, n. 13546), circa l’eventuale mancata conoscenza del processo per proporre l’impugnazione tempestivamente (cfr. Cass., 3/7/2009, n. 15635;

Cass., 3/7/2008, n. 18243).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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