Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 20/09/2011
Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 20/09/2011), n.19123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
GIANALBERTO FERRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBATO
MICHELE ANTONIO giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
G.F. (OMISSIS), G.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati POSITANO ANTONIO, ANGELO SANSONE giusto mandato in atti;
– controricorrenti –
e contro
ASSITALIA S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 694/2004 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,
depositata il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIANALBERTO FERRETTI (per delega dell’Avv. MICHELE
ANTONIO BARBATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/11/2004 il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri A. e G. F. nei confronti della pronunzia del Giud. pace Vallo della Lucania 20/12/1994, avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’Ape Piaggio 50 di proprietà del primo e condotta dal secondo e la Vespa 50 condotta dal proprietario sig. L.A., e nella contumacia dei G., dichiarava la nullità della notificazione del giudizio di primo grado, rimettendo la causa avanti al giudice di prime cure.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con controricorso i G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti di tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c..
L’eccezione è fondata.
Emerge dagli atti che l’impugnata sentenza è stata pubblicata in data 18/11/2004, laddove il ricorso risulta notificato agli odierni controricorrenti solo il 30/3/2006, e pertanto oltre il termine c.d.
lungo ex art. 327 c.p.c., nella specie spirato il 3/1/2006.
Nè è nel caso applicabile l’art. 372 c.p.c., comma 2, atteso che nulla viene dal ricorrente, rimasto contumace in grado d’appello, dedotto ed allegato, e a fortiori provato (anche per presunzioni: v.
Cass., 14/9/2007, n. 19225; Cass., 2/12/2005, n. 26261. In ordine all’operatività della prova per presunzioni v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 12/6/2006, n. 13546), circa l’eventuale mancata conoscenza del processo per proporre l’impugnazione tempestivamente (cfr. Cass., 3/7/2009, n. 15635;
Cass., 3/7/2008, n. 18243).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011