Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19123 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORI A
sul ricorso 22645-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,
GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente contro
BARBUSCA GIOVANNI PRIMO;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- intimato avverso la sentenza n. 178/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.6.2016, la Corte d’appello di
Caltanissetta ha dichiarato l’ing. Giovanni Primo Barbusca non tenuto
all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all’attività liberoprofessionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro
dipendente per la quale risulta iscritto presso altra gestione assicurativa
obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo due motivi di censura;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla
gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non
segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n. 30344
del 2017, con la quale si è statuito nel senso della sussistenza dell’obbligo
in discorso;
Ric. 2016 n. 22645 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

CAVALLARO.

che controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV Sezione
civile (Lavoro) di questa Corte, unitamente ad altre concernenti
l’iscrizione alla gestione separata di altri professionisti non tenuti
all’iscrizione presso la cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;
che appare opportuno che la IV sezione si pronunci nuovamente

stanti le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più
generale problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti
gestori delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con I. n. 111/2011);
che, pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione in camera
di consiglio, la causa va rimessa alla IV Sezione per la trattazione in
pubblica udienza;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa alla IV sezione civile per la trattazione in

pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018.
IL PRESIDENTE
Adriana Doronzo

sull’orientamento espresso con la citata pronuncia n. 30344 del 2017,

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