Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2296/2009 proposto da:
VILLA MARIA SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore
giudiziario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 4,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BENINCASA Fabio, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrenti –
e contro
GEST LINE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 236/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23.11.07, depositata il 30/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente fondato, in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui la mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, non determina la nullità dell’atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perchè in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto (Cass. n. 8042/06; 2025/04;
4617/04; 3862/01). Pertanto, erroneamente la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso in primo grado, pur in presenza della sottoscrizione del difensore in calce alla procura e sia pure non in calce al ricorso medesimo.
L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisine in ordine alle altre due censure, sostanzialmente subordinate al mancato accoglimento della prima.
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la cassazione con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima CTR”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010