Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19123 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2196-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO

FLACCO SC C INT 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MADDALENA

MACCARONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

sul ricorso 2196-2019 proposto da:

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma, depositato in data 6.12.2016, S.M. si doleva per l’irragionevole durata – complessivamente pari a diciassette anni – del processo penale all’esito del quale era stata dichiarata la prescrizione per il delitto p. e p. dall’art. 644 c.p., ma con la conferma delle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili, e chiedeva condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponderle un equo indennizzo.

Con decreto del 9.1.2017, comunicato in pari data, il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero il pagamento dell’importo di Euro 2.800,00, oltre interessi e spese di lite con distrazione.

La S. notificava in data 6.4.2017 al Ministero il suddetto decreto.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, cui resisteva S.M..

Con decreto n. 3805 del 14/9/2018 la Corte d’Appello di Roma dava atto della tardiva notifica dell’ingiunzione ed, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava inefficace e revocava il decreto opposto.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso S.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale.

Il ricorrente ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Va rilevato che il difensore della ricorrente ha depositato un atto nel quale riferisce del decesso della propria assistita in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ma trattasi di dichiarazione che non incide sulla possibilità di decisione della controversia alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui al giudizio di cassazione non si applica l’istituto dell’interruzione (cfr. Cass. n. 1757/2016).

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, degli artt. 3,24,111 e 117 Cost. e dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 13 C.E.D.U..

Deduce che la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2 – “il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta” – specificamente alla stregua della prefigurazione finale, ove al mancato rispetto di una norma processuale è correlata l’estinzione di un diritto sostanziale, è da reputare incostituzionale, siccome in contrasto con primarie disposizioni comunitarie e dunque – tra gli altri – con l’art. 117 Cost., e comunque è da interpretare in modo conforme alla disciplina comunitaria.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, in relazione alla “Carta di Nizza”, art. 47.

Deduce che la “Carta di Nizza”, art. 47, assimilabile all’art. 6 della C.E.D.U., è norma di immediata applicazione, sicchè il giudice nazionale può senz’altro disapplicare, senza sollevare l’incidente di costituzionalità, la norma interna, ancorchè successiva, in contrasto con lo stesso art. 47, ossia, nella fattispecie, la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “la domanda di equa riparazione non può essere più proposta”.

I motivi del ricorso principale sono strettamente connessi e possono essere congiuntamente disaminati; ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento, dandosi continuità a quanto statuito da questa Corte nell’ordinanza n. 4018 del 18/2/2020.

Con ambedue i motivi la ricorrente principale a rigore non si duole della declaratoria di inefficacia da parte della corte distrettuale dell’ingiunzione già pronunciata dal consigliere designato. Si duole propriamente dell’impossibilità di riproporre la domanda di equa riparazione (“quello che è qui in discussione non è l’inefficacia del decreto a seguito della tardiva (o mancata) notifica ma è l’impossibilità di riproporre la domanda”: così ricorso principale, pag. 6; “con la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, u.p., il diritto del singolo risulta vanificato (…)”: così ricorso principale, pag. 8).

La questione di legittimità costituzionale suggerita dal primo motivo non è in questa sede “rilevante” (cfr. Cass. sez. lav. 1.7.1983, n. 4446, secondo cui il giudice, dinanzi al quale sia sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma, ha l’obbligo non soltanto di delibare la non manifesta infondatezza della questione, ma anche di valutare la rilevanza della questione stessa nella controversia al suo esame, nel senso che questa non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, la quale, costituendo un antecedente logico – giuridico necessario per la decisione della causa, deve perciò configurarsi come una vera e propria questione pregiudiziale).

Più esattamente in questa sede la domanda di equa riparazione è stata “proposta”, non “riproposta”.

Cosicchè la quaestio concernente la legittimità costituzionale dell’inciso finale della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, potrà, se del caso, rivestire “rilevanza” in ipotesi, appunto, di riproposizione della domanda di equa riparazione correlata alla pretesa irragionevole durata del processo penale all’esito del quale alla ricorrente è stata riconosciuta la prescrizione per il delitto di cui all’art. 644 c.p..

E ciò anche a prescindere dal rilievo ulteriore per cui questo Giudice ha già avuto modo di opinare nel senso della manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis de qua agitur (cfr. Cass. 1.2.2017, n. 2659, secondo cui nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2; peraltro, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto sistema delineato dalla disciplina novellata, per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., in quanto il ricorrente ha la possibilità di scegliere tra la proposizione dell’opposizione nel termine di cui all’art. 5 ter e la sostanziale acquiescenza all’accoglimento parziale, che impone, tuttavia, di notificare ricorso e decreto nel termine di cui all’art. 5, comma 2).

Analogamente non ha valenza in questa sede l’invocata – con il secondo mezzo – disapplicazione dell’inciso finale della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2: la possibilità di disapplicazione avrà motivo di prospettarsi e rivestirà, se del caso, “rilevanza” all’esito della riproposizione della domanda di equa riparazione de qua agitur.

La disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale resta in ogni caso – ancorchè il ricorso incidentale non sia stato esperito in via condizionata – assorbita nel rigetto del ricorso principale.

La ricorrente principale, giacchè soccombente, va condannata a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbita la disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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