Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19122 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20563 2018 R.G. proposto da:

A.C. SOLUZIONI SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato VALERIA VIZZONE, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

contro

C.A., B.P.;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 580/2018 del

TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che conclude

chiedendo, in accoglimento dei proposto ricorso, cassarsi

l’impugnata sentenza del Tribunale di Cassino per incompletezza

dell’eccezione di incompetenza come formulata in primo grado e

disporsi che la causa venga riassunta, nei termini di legge, dinanzi

al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 22-2-2011 la A.C. Soluzioni srl, quale cessionario di credito, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sora, la UnipolSai Assicurazioni SpA unitamente a B.P., cedente il credito, e ad C.A.M., per sentir accertare e dichiarare responsabile del sinistro stradale, avvenuto in (OMISSIS), la predetta C., conducente e proprietaria del veicolo assicurato con la Fondiaria Sai S.p.A., e per l’effetto condannare la UGF SpA (ora UnipolSai S.p.A.) al risarcimento del relativo danno; in alternativa condizionata alla reiezione della domanda contro la compagnia assicuratrice, condannare la cedente B. a pagare il predetto importo, oltre al risarcimento del danno, per aver ceduto un credito inesistente o insufficiente.

La UGF Assicurazioni, nel costituirsi, eccepì in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sora, ex artt. 18 , 19 e 20 c.p.c., perchè la B. e la C. risiedevano in Roma mentre la aveva sede legale in Bologna e perchè il sinistro stradale era venuto in (OMISSIS) Roma e l’obbligazione doveva eseguirsi presso la sede del debitore in Bologna.

Con sentenza n. 337/2011 il Giudice di Pace di Sora, in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio, declinò la propria competenza, indicando alternativamente competenti il giudice di Pace di Ostia o di Bologna.

Con sentenza 580/2018 il Tribunale di Cassino, nel rigettare l’appello proposto sia da A.C. Soluzioni Srl sia dalla B., confermò integralmente la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza la A.C. Soluzioni Srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo a questa S.C. di accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Cassino, ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

La UnipolSai ha resistito con controricorso, con il quale ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso nonchè di dichiarare lo stesso inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e, nel merito, rigettarlo per infondatezza.

La UnipolSai ha presentato ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso, proposto tempestivamente, contiene l’esposizione del fatto e della complessiva vicenda processuale, ed è quindi da ritenere ammissibile.

Il fatto che il provvedimento sia stato pronunciato con sentenza è -in disparte l’irrilevanza della veste – del tutto consonante all’avere il Tribunale deciso su un appello.

La nullità della notificazione dell’odierno ricorso in cancelleria (anzichè presso l’indirizzo PEC; v. Cass. 17048/2017; 91335/2017; 26483/2017; 30139/2017) è stata sanata (trattandosi appunto palesemente di nullità e non di inesistenza), con effetto ex tunc, dalla costituzione della resistente.

Nel merito il ricorso e fondato.

La sollevata eccezione di incompetenza per territorio era, invero, incompleta.

Il convenuto che intende eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito e tenuto a contestare tutti i concorrenti criteri previsti dalla legge processuale (Cass. 17020/2011; 15996/9011; 2092179010) e, in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (Cass. 12599/2018), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, ponendo in essere un’attività argomentativa esplicita (Cass. 5275/2(113; 24903/05), il tutto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma processuale, con la conseguenza che altrimenti la competenza territoriale resta radicata in base al profilo non contestato (o anche non tempestivamente o non efficacemente contestato per carente argomentatività); a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (Cass. 12645/0 1).

Siffatto onere dell’eccipiente di contestare tempestivamente tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti diritti di obbligazione non sorge solo nella ipotesi (non ricorrente tuttavia nel caso in esame) di operatività di un Coro convenzionale esclusivo.

L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere proposta, in maniera completa ed argomentata, con l’atto di costituzione in giudizio, posto che già ai sensi dell’art. 38 c.p.c. (come modificato dalla L. 353 del 1990, art. 4, il convenuto aveva l’onere di contestare nel primo atto difensivo la predetta competenza con riferimento tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. essendo escluso che, verificatosi la suddetta decadenza o risultata inefficace l’eccezione, il giudice potesse rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità od incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base alla profilo non contestato, o comunque non efficacemente contestato, ed anzi rientrando l’incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza nell’ambito dei profili rilevabili di ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. 5456/2014; 13132/06). L’art. 38 c.p.c., rimodulato comma 1, ha riproposto sia la necessità della formulazione dell’eccezione in questione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, sia il principio della completezza ed argomentatività dell’eccezione e dell’impossibilita di rilevare d’ufficio profili di competenza non proposti; questa S.C. ha, al riguardo, precisato che “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (contestazione da compiersi adducendo l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, da ritenere, pertanto, e(mie non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. 5725/2013); v. anche Cass. 21253/2011 e Cass. 17311/2018, secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicchè, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, nè alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito”; in senso conforme v. anche Cass. 23328/2014, cass. 16136/2013 e Cass. 6380/2018; incompletezza della formulazione dell’eccezione controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. 6380/9018; 13202/2011; 11192/2010).

Nel caso in esame la UGC SpA (oggi UnipolSai S.p.A) nella costituzione in giudizio non ha in alcun modo affrontato la questione se la competenza per territorio del giudice adito potesse correlarsi all’esistenza di sedi secondarie della convenuta società (Cass. 5725/2013; 2125372011).

Il Giudice di Pace del tutto erroneamente – come emerge dalla sentenza in atti – ritenne che la proposizione dell’eccezione sotto tale profilo fosse avvenuta implicitamente, e il Tribunale avrebbe dovuto rilevarlo e quindi, non ricorrendo le tassative ipotesi di regressione del giudizio disciplinate dagli artt. 353 e 354 c.p.c., avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza in primo grado del Giudice di Pace di Sora, con rimessione delle parti nei termini di legge per l’ulteriore corso dinanzi al Tribunale di Cassino, che deciderà sulla controversia previo accoglimento dell’appello sulla competenza.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza in primo grado del Giudice di Pace di Sora, con rimessione delle parti per l’ulteriore corso dinanzi al Tribunale di Cassino; assegna per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c.; condanna la UnipolSai Assicurazioni SpA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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