Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19122 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22599-2018 R.G. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del procuratore

speciale M.S., rappresentata e difesa dall’avvocato

Manciocchi Vincenzo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giuseppe Pisanelli 40, presso lo studio degli avvocati Biscotto

Bruno e Scognamiglio Luciana;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY S.R.L. e per essa, quale mandataria, la FBS S.P.A.,

in persona del procuratore speciale Berardi Filippo, rappresentata e

difesa dagli avvocati Taranto Giuseppe, Taranto Marialuce e Taranto

Costanza ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda 1/A,

presso lo studio dell’avvocato Panella Alessia;

– controricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A.;

UNICREDIT S.P.A.;

BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. COOP. A R.L.;

BANCO DI NAPOLI S.P.A.;

S.G.A. – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ S.P.A.;

AVIVA ITALIA S.P.A.;

G.F.;

C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 472/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 23/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina che disattendeva la contestazione fatta dall’istituto di credito al progetto di distribuzione delle somme ricavate da una procedura esecutiva immobiliare; progetto nel quale veniva attribuita alla Pirelli & C. Reali Estate Credit Servicing s.p.a. (cui oggi è subentrata la Sagrantino Italy s.r.l., presente in giudizio tramite la mandataria FBS s.p.a., sostituitasi alla precedente mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a.) la somma di Euro 93.183,82. In particolare, l’opponente deduceva motivi attinenti alla validità e alla titolarità dei crediti azionati.

Il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha appellato la decisione.

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che la sentenza del Tribunale potesse essere impugnata solamente con ricorso straordinario per cassazione.

Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., di ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La Sagrantino Italy s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso, la Banca deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, art. 618 c.p.c., u.c., nonchè l’omesso esame nel merito dell’oggetto della discussione tra le parti e l’insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.

Nella sostanza, la ricorrente sostiene che il Tribunale di Latina avrebbe espressamente escluso che l’opposizione proposta dalla Banca fosse concernente la regolarità formale del titolo esecutivo del creditore concorrente nella distribuzione delle somme ricavate dall’espropriazione forzata. Dal che dovrebbe derivare che tale sentenza dovesse essere impugnata col mezzo processuale dell’appello, piuttosto che del ricorso straordinario per cassazione. In altri termini, la Banca ricorrente sostiene che lo strumento di impugnazione della sentenza pronunciata su una controversia distributiva dipenderebbe dalla natura delle contestazioni mosse dall’opponente.

La censura, anzitutto, deve essere riqualificata come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dal momento che con la stessa si deducono unicamente violazione di regole processuali che avrebbero determinato la nullità del procedimento o della sentenza impugnata. In particolare, sono palesemente inammissibili le censure di difetto di motivazione, dal momento che tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, e quelle formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè l’omesso esame nel merito dei motivi di appello, per essere stato dichiarato inammissibile il gravame, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dalla nuova formulazione dell’articolo in esame.

Venendo, dunque, all’esame delle censure che superano il vaglio di ammissibilità, delle stesse si deve rilevare la manifesta infondatezza. Infatti, l’art. 512 c.p.c. dispone che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. Tale rinvio, che dunque prescinde dalle ragioni della controversia e delimita la propria fattispecie applicativa solo in base alla natura della stessa (controversie in sede di distribuzione), implica l’applicazione anche dell’art. 618 c.p.c., comma 2,, a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, non sono impugnabili. Per le stesse, pertanto, residua solo lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti. sostanziali – che possa dedursi in tale sede.

Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 51 c.p.c. con l’impugnazione del provvedimento del ge è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile”.

Caso diverso sarebbe se a muovere contestazioni circa il diritto di uno o più dei creditori a partecipare alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione forzata fosse, invece, il debitore esecutato. Difatti, una tale contestazione integra gli estremi dell’opposizione all’esecuzione e deve essere quindi introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e trattata con il relativo rito.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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