Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19122 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26250-2018 proposto da:
F.C., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DEI QUATTRO VENTI N. 166, presso lo studio dell’avvocato
GASPARE SALERNO, che li rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, indirizzato alla Corte d’Appello di Roma e depositato in data 7.12.2017, F.C. e F.F., quali eredi di L.B.E.S., si dolevano per l’irragionevole durata di una controversia di lavoro intentata dalla loro dante causa.
La Corte d’Appello di Roma con decreto del consigliere designato n. 1537 del 22 marzo 2018 ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso F.C. e F.F..
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto direttamente avverso il decreto emesso da parte del consigliere delegato della Corte d’Appello.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass. n. 19238/2014) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poichè contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 83 del 2012 (conf. Cass. n. 12891/2017).
Nulla a provvedere quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021