Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19122 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19122

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17976-2016 proposto da:

I.T., I.P., M.P., I.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO VALERIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 187/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che M.P., I.A., I.T. e I.P. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento imposta di successione, ipotecaria e catastale, relativo all’anno 2009;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che la perizia di parte non sarebbe stata totalmente idonea a fornire il valore concreto degli immobili oggetto dell’accertamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31, 33 e 34 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il principio della modificabilità in ogni tempo delle dichiarazioni fiscali e di successione non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte della CTR, nella misura in cui non si sarebbe tenuto conto dei conteggi proposti dal contribuente a rettifica dei valori dichiarati;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso; che il motivo dedotto dalle ricorrenti è infondato;

che, in sostanza, i contribuenti si dolgono del fatto che, ai fini della determinazione del valore dell’immobile, i giudici di secondo grado si sarebbero basati solo sulla perizia di parte, senza considerare i valori determinati dalla c.d. valutazione automatica (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5);

che, in realtà, in tema di imposta di successione, il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e s., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell’Amministrazione, mentre, nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta. Ne consegue che l’ufficio deve prendere in considerazione la rettifica della dichiarazione, ai fini della liquidazione della predetta imposta, anche quando quest’ultima sia già stata liquidata in base alla dichiarazione originaria, altrimenti spettando tale valutazione al giudice tributario (Sez. 5, n. 11192 del 10/05/2013);

che, pertanto, in tema di imposta sulle successioni e donazioni, il limite stabilito dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 5, laddove prevede l’applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, presuppone che il contribuente non sia incorso in errore, come invece accaduto esplicitamente per stessa ammissione delle ricorrenti;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della M. e delle I. alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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