Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19121 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19121 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22265-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,
GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 18/07/2018

DI COSTA ALFIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.
BRUNACCI 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
C_ASCIO GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
MATARA Z ZO;

contro
INARCASSA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO
NICOLODI ;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 196/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.6.2016, la Corte d’appello di
Caltanissetta ha dichiarato l’ing. Alfio Di Costa non tenuto
all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all’attività liberoprofessionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro
dipendente per la quale risulta iscritto presso altra gestione assicurativa
obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo Mi-motivo di censura, cui ha resistito l’ing. Corrao con
controricorso;
che INARCASSA ha proposto ricorso incidentale adesivo;

Ric. 2016 n. 22265 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

– controlicorrente –

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che l’ing. Di Costa ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO

gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non
segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n. 30344
del 2017, con la quale si è statuito nel senso della sussistenza dell’obbligo
in questione;
che controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV Sezione
civile (Lavoro) di questa Corte, unitamente ad altre concernenti
l’iscrizione alla gestione separata di altri professionisti non tenuti
all’iscrizione presso la cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;
che appare opportuno che la IV sezione si pronunci nuovamente
sull’orientamento espresso con la citata pronuncia n. 30344 del 2017,
stanti le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più
generale problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti
gestori delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. coni. n. 111/2011);
che, pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione in camera
di consiglio, la causa va rimessa alla IV Sezione per la trattazione in
pubblica udienza;

P. Q. M.

Ric. 2016 n. 22265 sez. ML – ud. 18-04-2018
-3-

che l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla

La Corte rimette la causa alla IV sezione civile per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018.
)1.7
IL PRESIDENTE

Adriana Doronzo

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