Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19121 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26287-2019 R.G. proposto da:

M.A., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PESCE DORIANA e dall’abogado NUNEZ MESTRE MARIA VICTORIA;

– ricorrente –

contro

I.L., I.P., DEL SOLE DI I.P. SAS;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

SALERNO, depositata il 6/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

conclude per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del

provvedimento impugnato.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Antonio Mellone ha proposto regolamento di competenza, basato su cinque motivi, nei confronti di I.L., I.P. e la Del Sole di I.P. s.a.s. e avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, emessa in data 6 agosto 2019 e comunicata in pari data, nel giudizio n. 3300/2018 R.G., avente ad oggetto l’opposizione al d.i. n. 3591/2017 emesso su ricorso del M.; con la richiamata ordinanza quel Giudice ha ritenuto l’incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Salerno per essere competente la Sezione Specializzata Agraria presso quel Tribunale, sul rilievo che, secondo la prospettazione di parte convenuta, la controversia si riferisce ad un contratto di affitto di fondi rustici;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

non è stata sollevata eccezione di incompetenza di parte nè nell’atto di opposizione (che nel giudizio di opposizione a d.i. costituisce il primo atto difensivo) nè nella comparsa di risposta, quest’ultima richiamata espressamente nell’ordinanza impugnata, risultando, invece, tale eccezione proposta dalla difesa degli opponenti solo nel verbale di udienza dell’8 luglio 2019, cui la causa era stata rinviata “nello stato” dall’udienza dell’8 gennaio 2019 (v verbali di causa prodotti in copia) e, quindi, tardivamente, nè risulta che il Giudice adito abbia tempestivamente rilevato l’incompetenza per materia nei termini di rito (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18383; Cass., ord., 19/03/2018, n. 6734);

in ogni caso, il ricorso è, comunque, fondato, a prescindere dalla tempestività o meno della proposizione dell’eccezione di incompetenza, in quanto è assorbente il rilievo che, nella specie, si verte di un accordo transattivo risolutivo di un contratto agrario intercorso tra le parti, contenente pure un riconoscimento di debito e un piano di rientro, posto a base del d.i. opposto, sicchè deve escludersi la natura agraria della controversia e la competenza della Sezione Agraria del Tribunale, in applicazione del principio, applicabile, mutatis mutandis, nella specie, già affermato da questa Corte e secondo cui “Qualora il titolo per la concessione del decreto ingiuntivo trovi ragione nell’obbligo di pagamento di somme concordate dalle parti in sede di risoluzione di contratti di soccida, e la controversia non verta sulla esistenza e sul contenuto del rapporto agrario ma sulla esecuzione delle clausole dell’accordo risolutivo, deve escludersi la natura agraria della causa e la competenza della sezione specializzata” (Cass., ord., 26/07/2016, 15392);

alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento del proposto ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Salerno;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Salerno;

condanna gli intimati, in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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